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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13537/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva annullato la sanzione amministrativa (sospensione del pagamento dei contributi e dei permessi per euro 20.000) irrogata dalla Commissione in relazione a massicce assenze per malattia e fruizione di permessi verificatesi il 31.12.2014 e il 1.1.2015 tra gli agenti della Polizia Municipale di Roma, ritenute dalla Commissione riconducibili a uno stato di agitazione/sciopero mascherato e alla mancata vigilanza e dissociazione da parte delle OO.SS. che avevano indetto e poi revocato assemblee nelle stesse ore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Commissione, ritenendo che i fatti integrassero una forma anomala di sciopero e che le OO.SS. (in particolare CSA) avessero l'obbligo di vigilare e di dissociarsi pubblicamente da forme di protesta illegittime anche dopo la revoca formale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con decisione nel merito, rigettando l'impugnazione originaria e affermando la sanzionabilità dell'omissione di vigilanza/dissociazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. n. 146/1990. Ha disposto la compensazione delle spese per i gradi di merito e condannato la parte soccombente alla rifusione delle sole spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 146 del 1990, art. 1, comma 2

    contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati

    Finalità della legge: bilanciare il diritto di sciopero con la tutela dei diritti fondamentali degli utenti dei servizi essenziali; fondamento per sanzionare comportamenti sindacali che compromettano tali diritti.

  • Legge n. 146 del 1990, art. 2

    Definisce le regole e gli obblighi relativi agli scioperi nei servizi pubblici essenziali (misure di contemperamento, prestazioni indispensabili, termini di preavviso, franchigie) e costituisce la base normativa per valutare la legittimità di astensioni collettive.

  • Legge n. 146 del 1990, art. 4, comma 2

    Testo sanzionatorio che colpisce le organizzazioni che proclamano o aderiscono a scioperi in violazione delle norme; la Corte interpreta la norma includendo anche i comportamenti omissivi (mancata vigilanza e mancata dissociazione pubblica) come sanzionabili.

  • Legge n. 146 del 1990, art. 4, comma 4 e comma 4‑quater

    Disciplinano la procedura e le competenze della Commissione di garanzia nell'accertamento e nell'irrogazione delle sanzioni; la Commissione valuta i comportamenti delle parti, anche omissivi.

  • Art. 13, lettera i) (richiamato)

    valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4‑quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni ... delibera le sanzioni previste dall'articolo 4

    Attribuisce alla Commissione il potere di valutare e sanzionare comportamenti delle organizzazioni sindacali che ledono il contemperamento tra sciopero e servizi essenziali.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova; invocato nella discussione sulle presunzioni come strumento per attribuire responsabilità, ma la Corte richiede valutazioni probatorie e di merito adeguate.

  • Codice Civile, art. 2729

    Riguarda le presunzioni semplici; la Commissione sosteneva la possibilità di usare presunzioni per collegare i comportamenti al sindacato, ma la Corte richiede un'applicazione coerente con la valutazione dei fatti e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112 (art. 360 n.4 c.p.c. richiamato)

    Richiamato nel motivo relativo alla mancata pronuncia su domanda subordinata; la Corte ha ritenuto il motivo secondario assorbito dal primo e ha deciso nel merito.

  • Giurisprudenza: Cass. 28 gennaio 2019, n. 2298

    Precedente che ha affermato la sanzionabilità, anche per comportamento omissivo, delle organizzazioni che patrocinano agitazioni aventi effetti su servizi essenziali (originariamente in ambito di lavoro autonomo); la Corte di cassazione qui estende e conferma quei principi anche al lavoro subordinato pubblico.

  • Giurisprudenza: Cass. 30 novembre 1980, n. 711

    Principio che riconosce come scioperi anche forme anomale/particolari di astensione dal lavoro (sciopero a scacchiera, a singhiozzo); utilizzato per qualificare come sciopero anche le assemblee indette in orari incongrui e le assenze 'mascherate'.

Massime di principio

  • Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, le organizzazioni sindacali che indicono o patrocinano uno stato di agitazione hanno l'obbligo di vigilare e, se necessario, dissociarsi pubblicamente e inequivocabilmente da forme di protesta che violino le regole poste a tutela delle prestazioni indispensabili; la mancata attività di vigilanza/dissociazione è sanzionabile.
  • Forme 'mascherate' di sciopero (es. convocazioni di assemblee in orari incongrui, picchi anomali di malattie) possono essere qualificate come astensione collettiva dal lavoro e soggette a sanzione anche se non esistono proclamazioni formali di sciopero.
  • Non è necessario provare che il sindacato abbia materialmente coordinato o promosso ciascuna assenza: può essere sufficiente il nesso tra stato di agitazione patrocinato dall'organizzazione e gli eventi, unitamente all'assenza di comportamenti diligenti di controllo e dissociazione da parte della stessa.
  • L'accertamento della sanzionabilità può fondarsi su valutazioni di merito e presunzioni supportate dai fatti (picchi statistici di assenze, carattere artificioso delle assemblee), ma richiede una motivazione adeguata e un'analisi del nesso causale.
  • La mancanza di un concreto pregiudizio del servizio non esclude la sanzionabilità: rileva l'effettiva astensione collettiva e la violazione delle regole di tutela dei diritti fondamentali degli utenti.
  • L'obbligo di vigilanza e dissociazione grava su tutte le OO.SS. che hanno patrocinato l'agitazione originaria, indipendentemente dall'appartenenza dei singoli lavoratori che materialmente si siano astenuti.
  • La Commissione di garanzia ha il potere di valutare comportamenti omissivi e attivi e di irrogare sanzioni, in quanto soggetto super partes incaricato dal legislatore di garantire il contemperamento tra diritto di sciopero e tutela dei servizi essenziali.

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