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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13748/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della destituzione (licenziamento) irrogata a Francesco Bosco, collaboratore scolastico, in seguito a procedimento disciplinare fondato su indagini penali che lo avevano coinvolto per la formazione di referti medici falsi finalizzati al riconoscimento dell'invalidità civile. Il ricorrente contestava: 1) la violazione dell'art. 55‑bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 per mancata natura collegiale dell'organo disciplinare; 2) la tardività della riapertura del procedimento disciplinare in base all'art. 55‑ter d.lgs. n. 165/2001 e art. 154 disp. att. c.p.p., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla comunicazione del dispositivo e non dalla trasmissione del testo integrale della sentenza; 3) l'indebita utilizzazione di una sentenza di patteggiamento come prova della condotta, invocando differenze tra patteggiamento e sentenza di condanna e principi relativi a onere della prova (art. 95 CCNL, 653 bis c.p.p., 2697 c.c.); 4) l'irragionevolezza e sproporzione della sanzione espulsiva rispetto a sanzioni più miti applicate in casi analoghi (art. 95 CCNL e artt. 1175, 1375, 2106, 2119 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'ufficio competente debba essere un collegio 'perfetto', bastando la terzietà dell'organo (qui il dirigente dell'ufficio diverso dal dirigente scolastico). Sul secondo ha ritenuto infondato che il termine per la riapertura decorra necessariamente dalla comunicazione del solo dispositivo: il dies a quo è l'esaurirsi dello scambio informativo essenziale (quindi la trasmissione integrale può essere rilevante). I terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili perché costituiscono mero riesame di fatto e della valutazione di gravità/proporzionalità della condotta; la Corte ha richiamato che anche nel patteggiamento il giudice verifica la sussistenza di elementi di colpevolezza e che, nel caso concreto, il GIP aveva constatato l'esistenza di concreti elementi di colpevolezza. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva negato l'addebito nel procedimento disciplinare e che la condotta extralavorativa era idonea a ledere gli interessi e il vincolo fiduciario con l'amministrazione, giustificando la sanzione espulsiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑bis, comma 4

    Non impone che l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari abbia natura di collegio perfetto; è sufficiente la terzietà dell'organo che decide (es. dirigente dell'ufficio diverso dal dirigente scolastico).

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑ter

    Il termine per la riapertura del procedimento disciplinare decorre dall'esaurirsi dello scambio informativo essenziale per decidere, non necessariamente dalla sola comunicazione del dispositivo della sentenza penale.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 154 disp. att.

    Collegata all'art. 55‑ter: la trasmissione del testo integrale della sentenza può essere determinante ai fini del dies a quo quando è parte dello scambio informativo essenziale.

  • c.p.p., art. 129, comma finale

    Anche in caso di patteggiamento il giudice è tenuto a verificare la sussistenza degli estremi per un'assoluzione; la sentenza di patteggiamento può quindi fornire elementi rilevanti per il procedimento disciplinare se il giudice ha accertato concreti elementi di colpevolezza.

  • CCNL Scuola 29.11.2007, art. 95

    Richiamato dalle parti in relazione alla disciplina delle sanzioni disciplinari e alla necessità di rispetto delle garanzie procedurali e della proporzionalità sanzionatoria; la Corte ha ritenuto inammissibili censure che insistono su valutazioni di fatto e di gravità.

  • c.p.p., art. 653‑bis

    Norma invocata in relazione ai profili processuali/penali utili alla valutazione disciplinare; la Corte non ha accolto la tesi che il patteggiamento escluda qualsiasi valenza ai fini disciplinari.

  • cod. civ., art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione la valutazione probatoria svolta in sede penale e territoriale.

  • cod. civ., artt. 1175, 1375, 2106, 2119

    Invocati dal ricorrente per questioni di correttezza, buona fede e obbligazioni contrattuali e per profili di proporzionalità della sanzione; la Corte ha ritenuto tali censure come riesame di fatto non ammissibile in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in punto di contribuzione unificata e oneri di giustizia; la sentenza dà atto del presupposto per il versamento.

Massime di principio

  • La natura collegiale dell'ufficio disciplinare non è necessaria se è garantita la terzietà dell'organo che decide (es. dirigente dell'ufficio diverso dal dirigente che ha operato il deferimento).
  • Il termine per la riapertura del procedimento disciplinare decorre dall'esaurirsi dello scambio informativo essenziale per decidere; la mera comunicazione del dispositivo non sempre basta, poiché la conoscenza del testo integrale può essere rilevante.
  • Una sentenza di patteggiamento può avere rilevanza nel procedimento disciplinare quando il giudice penale ha verificato e riscontrato elementi concreti di colpevolezza; non è automaticamente priva di efficacia probatoria.
  • Le censure dirette a contestare la valutazione di fatto (gravità della condotta, proporzionalità della sanzione, comparazione con altri casi) sono difficilmente ammissibili in Cassazione e costituiscono in genere un riesame dei fatti riservato ai giudici di merito.
  • Il comportamento extralavorativo che leda gli interessi morali e materiali dell'amministrazione o comprometta il vincolo fiduciario può giustificare sanzioni espulsive anche se la condotta non è direttamente connessa all'attività lavorativa.
  • L'assenza di una contestazione o la mancata negazione dell'addebito nel procedimento disciplinare può aggravare la posizione del dipendente e contribuire alla legittimazione della sanzione.

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