Cassazione Civile, Sentenza n. 13650/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva dichiarato nullo/inesistente il licenziamento intimato a Nicoletti, direttore generale dell'Università, condannando l'Ateneo al pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 33 CCNL area dirigenziale istruzione e ricerca (30 mensilità) e al risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il comma 9 dell'art. 55-bis d.lgs. n.165/2001 nella formulazione post d.lgs. n.75/2017, valutando che la cessazione del rapporto estinguesse il procedimento disciplinare salvo il caso di infrazione di particolare gravità che legittimi il licenziamento; l'Università ha impugnato tale decisione in Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Università, aderendo all'orientamento che qualifica il direttore generale di università (ex legge n.240/2010) come titolare di un rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e, perciò, estraneo all'area dell'impiego pubblico regolata dal d.lgs. n.165/2001. Sulla base del regime privatistico del rapporto, il licenziamento intimato a un lavoratore già dimissionario è nullo per difetto di causa e di oggetto. Il ricorso è stato dunque rigettato e l'Università condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 200,00).
Norme richiamate
art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n.165/2001
la cessazione del rapporto [...] estingue il procedimento disciplinare, salvi i casi in cui la particolare gravità dell'infrazione legittimi il licenziamento
La Corte territoriale aveva applicato la norma nella versione post d.lgs. n.75/2017 ritenendo che, ove il procedimento disciplinare sia instaurato dopo la cessazione del rapporto, esso non possa proseguire salvo che l'infrazione giustifichi il licenziamento; la Cassazione ha però ritenuto non applicabile la disposizione al direttore generale dell'università, per la natura privatistica del suo rapporto
Novella che ha modificato la formulazione del comma 9 dell'art. 55-bis; rilevante per la Corte d'appello nella lettura dell'estinzione del procedimento disciplinare, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la qualificazione privatistica del rapporto nel caso in esame
Secondo la giurisprudenza richiamata e richiamata dalla Cassazione, l'incarico di direttore generale di università è disciplinato dalla legge n.240/2010 come contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato (non superiore a quattro anni), con conseguente esclusione dall'area dell'impiego pubblico disciplinata dal d.lgs. n.165/2001
art. 33 CCNL area dirigenziale istruzione e ricerca
indennità supplementare nella misura di trenta mensilità di retribuzione
La Corte d'appello aveva condannato l'Università a corrispondere tale indennità prevista dal contratto collettivo in favore del dirigente
Sentenza Cass. n.12642/2021
Orientamento richiamato dalla Cassazione che conferma la natura privatistica del rapporto del direttore generale dell'università e l'esclusione dall'applicazione delle norme disciplinari del d.lgs. n.165/2001 per tali figure
Sentenza Cass. n.20914/2019
Decisione della Cassazione citata dall'Università che interpreta la novella del 2017 in senso favorevole alla prosecuzione del procedimento disciplinare anche dopo la cessazione del rapporto per ragioni di interesse pubblico; la Corte, tuttavia, ha ritenuto nel caso concreto che tale interpretazione non fosse applicabile per la qualificazione privatistica del rapporto
Massime di principio
- Prima di valutare la legittimità di un licenziamento intimato dopo la cessazione del rapporto, accertare la natura giuridica del rapporto di lavoro (pubblico vs privatistico): le norme del d.lgs. n.165/2001 operano solo nell'ambito dell'impiego pubblico.
- Per dirigenti universitari nominati ai sensi della legge n.240/2010 il rapporto è generalmente di diritto privato a tempo determinato; in tali casi non si applicano automaticamente le norme disciplinari pubbliche (art. 55-bis), con possibili conseguenze sulla nullità del licenziamento dato a un già dimissionario.
- Se il rapporto è pubblico, l'art. 55-bis comma 9 (nella formulazione post d.lgs. n.75/2017) può consentire la prosecuzione del procedimento disciplinare anche dopo la cessazione, ma occorre valutare se il fatto contestato integri una gravità tale da giustificare il licenziamento.
- Se il datore di lavoro ha agito in regime privatistico, il licenziamento intimato dopo le dimissioni può essere impugnato come nullo per difetto di causa e di oggetto; il lavoratore può chiedere indennità previste dal contratto collettivo e risarcimenti per perdita di chance.
- In ogni caso verificare la tempistica dell'avvio del procedimento disciplinare: l'instaurazione prima della cessazione del rapporto produce effetti diversi rispetto all'avvio successivo alla cessazione.
- Per decisioni concrete valutare anche la giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. e recenti sezioni) che ha delineato i criteri di qualificazione del rapporto e l'ambito di applicazione delle norme disciplinari pubbliche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 16 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13633/2024 del 16/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13471/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13474/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13476/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13537/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13748/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →