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Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento 1) della graduatoria pubblicata il 18.4.2025 sul sito web istituzionale dell'USR Emilia Romagna relativa al concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura concorsuale; 2) della graduatoria pubblicata il 21.2.2025 sul sito web istituzionale dell'USR Emila Romagna relativa al concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura concorsuale per il mancato superamento della prova scritta; 3) del documento nel quale è inserito il voto conseguito dalla professoressa Nardozza visionabile solo nella "posizione personale della ricorrente sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive - Graduatorie - Concorso ordinario per l''accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - Vedi graduatoria - Esiti prove d''esame"; 4) della presupposta griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente relativa al predetto concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui non assegna il punteggio corrispondente alle risposte offerte dalla ricorrente e/o non assegna alla ricorrente il punteggio minimo necessario per accedere alla prova orale; 5) del presupposto verbale della Commissione esaminatrice di correzione delle prove scritte del 5 febbraio 2025 conosciuto in data 25 marzo 2025 a seguito di procedura di accesso nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto.

Giustizia amministrativa202500730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti di valutazione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui hanno attribuito alla candidata 66/100 e ne hanno impedito l'ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti della procedura concorsuale, deducendo che la Commissione le aveva illegittimamente attribuito 66/100 nella prova scritta, a fronte del punteggio minimo di 70/100 richiesto per l'ammissione all'orale. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 97 Cost. e dei criteri di valutazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e arbitrarietà, sostenendo che dalla lettura dell'elaborato e dal confronto con la griglia di valutazione sarebbe risultato corretto un punteggio complessivo di 82/100. A sostegno ha prodotto un parere tecnico di parte. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e disparità di trattamento, assumendo che la seduta di correzione fosse durata troppo poco rispetto al numero degli elaborati esaminati e che il tempo medio di correzione degli elaborati del pomeriggio fosse lievemente inferiore a quello del mattino. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità per tardività, individuando il dies a quo nella pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale, e l'inammissibilità per genericità delle censure, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo le eccezioni preliminari di tardività e genericità. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le valutazioni delle Commissioni esaminatrici sulle prove concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di sviamento logico, errore di fatto, evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità, rilevabili in modo macroscopico. Il parere tecnico di parte non può sostituire la valutazione della Commissione né contrapporsi ad essa, salvo che faccia emergere un macroscopico errore logico; nel caso concreto il parere mirava invece a sostituire le valutazioni dei commissari e non evidenziava criticità palesi. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che i tempi medi di correzione siano di per sé sindacabili, soprattutto quando siano ricavati dividendo la durata della seduta per il numero degli elaborati. Non era possibile stabilire, sulla sola base di tale computo, quali candidati avessero ricevuto maggiore o minore attenzione; inoltre, la differenza tra i tempi medi del mattino e del pomeriggio era trascurabile e non dimostrava né un difetto di istruttoria né una disparità di trattamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della valutazione concorsuale, ma il giudice non ha ravvisato una violazione concreta.

  • art. 9 d.m. 13 ottobre 2022, n. 194

    La disposizione è richiamata per il requisito del punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle Commissioni esaminatrici sulle prove concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per errori di fatto, sviamento logico, evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità rilevabili ictu oculi.
  • Una perizia o un parere tecnico di parte non può sostituire la valutazione discrezionale della Commissione esaminatrice; può assumere rilievo soltanto se dimostra un macroscopico errore logico o valutativo, non quando si limita a proporre una diversa attribuzione dei punteggi.
  • La durata della seduta di correzione e il tempo medio ricavato dividendo la durata complessiva per il numero degli elaborati non dimostrano, da soli, un difetto di istruttoria o una disparità di trattamento, non consentendo di individuare quali candidati abbiano ricevuto maggiore o minore attenzione.
  • Una differenza meramente trascurabile tra i tempi medi di correzione di diverse sedute o fasce orarie non è sufficiente a provare l'illegittimità delle valutazioni concorsuali in assenza di ulteriori elementi concreti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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