Sentenza n. 1354/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di rete mobile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al Comune, tramite SUAP, un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base in area sottoposta a vincolo paesaggistico, trasmettendo contestualmente la documentazione alla Soprintendenza. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 e delle regole sulla conferenza di servizi, sostenendo che il termine perentorio di sessanta giorni fosse decorso senza un diniego tempestivo e che si fosse quindi formato il titolo abilitativo per silenzio-assenso. Il successivo preavviso di rigetto e il diniego paesaggistico sarebbero stati tardivi e comunque non adottati mediante autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. La ricorrente ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Soprintendenza avrebbe qualificato l’intervento come nuova costruzione e applicato automaticamente le prescrizioni del piano paesaggistico, senza valutare in concreto le caratteristiche dell’opera, il contesto territoriale, l’impatto paesaggistico e le possibili misure di mitigazione. È stata contestata anche l’applicazione di vincoli e distanze ritenuti non pertinenti alle infrastrutture di telecomunicazione, nonché, in via subordinata, l’interpretazione delle norme del piano paesaggistico come recanti un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego paesaggistico. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al silenzio-assenso: l’istanza era stata presentata il 10 maggio 2024, il termine perentorio di sessanta giorni è scaduto il 9 luglio 2024 e il preavviso di rigetto del 19 luglio 2025 e il diniego del 17 febbraio 2026 sono intervenuti tardivamente. Il titolo abilitativo si è pertanto formato per silentium, con conseguente esaurimento del potere provvedimentale primario dell’amministrazione; ogni intervento successivo avrebbe potuto avvenire soltanto mediante annullamento d’ufficio, non attivato nel caso concreto. È stato ritenuto fondato anche il motivo relativo al difetto di istruttoria e motivazione: le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità, sicché non possono essere automaticamente equiparate a edifici civili o produttivi né assoggettate meccanicamente ai limiti edilizi ordinari. La valutazione paesaggistica deve essere concreta, puntuale e proporzionata, considerando l’opera, il contesto e le eventuali mitigazioni; il diniego non può fondarsi esclusivamente sulla tipologia dell’impianto o su un’interpretazione astrattamente preclusiva del piano paesaggistico. Il motivo subordinato sull’illegittimità delle disposizioni del piano è stato assorbito. È stata fatta salva la riedizione del potere amministrativo nei limiti indicati dalla sentenza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione regionale, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di un provvedimento espresso di diniego da parte dell’autorità procedente o di altra amministrazione chiamata a pronunciarsi nell’ambito della conferenza di servizi, il titolo abilitativo unico per la realizzazione dell’impianto si intende rilasciato per silentium, con effetti equivalenti a quelli di un’autorizzazione espressa
Il termine di sessanta giorni è perentorio e il silenzio-assenso opera anche in presenza di vincoli paesaggistici, purché l’amministrazione preposta esprima un dissenso motivato entro il termine. Decorso inutilmente il termine, il titolo abilitativo si forma e il potere provvedimentale primario si esaurisce.
artt. 43 e 49 d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità; non possono quindi essere automaticamente equiparate a edifici civili o produttivi né sottoposte meccanicamente ai limiti edilizi ordinari.
art. 21-nonies l. 241/1990
Dopo la formazione del titolo per silenzio-assenso, un intervento tardivo dell’amministrazione può avvenire soltanto mediante annullamento d’ufficio, con il rispetto dei relativi presupposti e garanzie; un diniego ordinario tardivo non è idoneo a incidere sul titolo già formato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti della possibile definizione in camera di consiglio.
artt. 20, 28 e 62 NTA del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento
Le prescrizioni pianificatorie non sono state ritenute applicabili in modo automatico e astratto come divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base; devono essere interpretate e applicate nell’ambito di una valutazione paesaggistica concreta.
Massime di principio
- Nel procedimento per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il termine perentorio previsto dall’art. 44 d.lgs. 259/2003 decorre dalla presentazione dell’istanza e, se scade senza un diniego espresso dell’autorità procedente o dell’amministrazione chiamata a pronunciarsi, determina la formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, anche in presenza di vincoli paesaggistici.
- Una volta formato il titolo abilitativo per silenzio-assenso, l’amministrazione non può adottare un ordinario diniego tardivo: il potere può essere esercitato soltanto mediante autotutela, nel rispetto dei presupposti dell’annullamento d’ufficio e della comparazione con l’affidamento maturato dal privato.
- Le infrastrutture di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità, non possono essere automaticamente trattate come edifici civili o produttivi né assoggettate meccanicamente ai limiti edilizi ordinari.
- La valutazione paesaggistica relativa a una stazione radio base deve essere concreta, puntuale e adeguatamente motivata, con esame delle caratteristiche dell’opera, del contesto territoriale, dell’impatto visivo e delle eventuali misure di mitigazione.
- La presenza di un vincolo paesaggistico o di prescrizioni del piano paesaggistico non comporta, di per sé, un divieto assoluto di realizzazione dell’impianto; il diniego non può fondarsi esclusivamente sulla categoria dell’opera o su un’applicazione astratta e automatica delle prescrizioni pianificatorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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