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Sentenza

Sentenza n. 6411/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento -dell'elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti presso l'avvocatura dell'INAIL nel ruolo dei professionisti legali, I livello di professionalità, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali, da assegnare presso le strutture dell'Avvocatura dell'Istituto”, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente; - del calendario delle prove orali, pubblicato in data 21 luglio u.s. sul sito web ufficiale della PA, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente; -dell'Avviso pubblicato dalla p.a. in data 25 giugno 2025, con cui sono stati resi noti gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente; -del provvedimento denominato “Criteri di valutazione delle prove Inail Avvocati”, pubblicato dalla p.a. sul proprio sito ufficiale in data 16 aprile 2025, nella parte in cui risulta è previsto che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio medio complessivo non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi) e per ogni elaborato una votazione non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi)”; -del provvedimento denominato “DIARIO D'ESAME, ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA”, pubblicato dalla p.a. sul proprio sito ufficiale in data 16 aprile 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ove è previsto che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi) e per ogni elaborato una votazione media non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi)“; -dell'esito di insufficienza attribuito alla prova scritta di parte ricorrente, appreso da quest'ultimo in data 25.06.2025; -del punteggio numerico pari a 60pt attribuito a ciascuna singola prova scritta sostenuta da parte ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di concorso; -del punteggio attribuito dalla Commissione alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di concorso; -della valutazione di inidoneità attribuita agli elaborati di parte ricorrente; -del verbale n. 13 del 14 maggio 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; -del verbale n. 17 del 29 maggio 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente; -del verbale n. 19 del 10 giugno 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente; -del verbale n. 20 del 8 luglio 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente; -ove occorra e per quanto di ragione, della Busta n. 3 contenente le domande estratte in sede di prova scritta del concorso de quo; -del bando del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti presso l'avvocatura dell'INAIL nel ruolo dei professionisti legali, I livello di professionalità, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali, da assegnare presso le strutture dell'Avvocatura dell'Istituto”, nella parte in cui, all'art. 9, comma 5, è previsto che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi) e per ogni elaborato una votazione media non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).”; -dell'art.10 del bando di concorso, nella parte in cui prevede che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi)”. -della graduatoria dei vincitori del concorso gravato, non ancora adottata né pubblicata; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202511822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per nove posti di professionista legale presso INAIL, inclusi la valutazione della prova scritta con voto di 60/100, la mancata ammissione all'orale e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la propria mancata ammissione alla prova orale, deducendo, tra l'altro, il difetto di motivazione della valutazione della prova scritta, alla quale era stato attribuito il punteggio di 60/100 per ciascun elaborato, inferiore alla soglia di 70/100 prevista per l'ammissione all'orale. Ha inoltre impugnato, nei limiti dell'interesse, le clausole del bando e gli atti della procedura che stabilivano le soglie di ammissione e i criteri di valutazione. L'INAIL ha sostenuto che la commissione aveva predeterminato i criteri di valutazione e che la lex specialis prevedeva una motivazione diffusa soltanto per i voti inferiori a 60/100.

La decisione

Il TAR ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare e ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione. La lex specialis aveva previsto un autovincolo motivazionale per le valutazioni inferiori a 60/100; tuttavia, limitarlo ai soli voti inferiori a tale soglia avrebbe lasciato priva di adeguata spiegazione la fascia tra 60 e 70/100. In tale fascia, infatti, il candidato supera la soglia di insufficienza ma non quella necessaria per l'ammissione all'orale, con il medesimo effetto sostanziale di esclusione dal prosieguo della procedura. Il giudice ha quindi accolto il ricorso ai fini dello scioglimento favorevole della riserva. Il ricorrente, ammesso con riserva all'orale e risultato idoneo, si era collocato al 31° posto della graduatoria definitiva, tra gli idonei non vincitori, con 195,5 punti. Poiché la graduatoria definitiva non era stata impugnata e il ricorrente aveva interesse esclusivamente allo scioglimento della riserva, il TAR ha disposto il consolidamento della graduatoria finale. Le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone una motivazione diffusa per le valutazioni inferiori a una determinata soglia, tale autovincolo non può essere interpretato in modo da lasciare priva di adeguata motivazione la fascia di punteggio che, pur non essendo insufficiente, impedisce comunque l'ammissione alla fase successiva della procedura concorsuale.
  • Nelle procedure concorsuali, la motivazione della valutazione degli elaborati deve consentire al candidato di comprendere le ragioni dell'esclusione dal prosieguo della selezione, soprattutto quando il punteggio si colloca in una fascia intermedia tra la soglia di insufficienza e quella di idoneità.
  • L'amministrazione non può applicare il proprio autovincolo motivazionale in modo tale da creare una zona di valutazioni sottratta a ogni spiegazione analitica, poiché ciò comprometterebbe trasparenza, controllabilità e parità di trattamento nella selezione.
  • Quando il candidato ammesso con riserva supera la prova successiva e la graduatoria definitiva non viene impugnata, il giudizio può concludersi con lo scioglimento favorevole della riserva e il consolidamento della graduatoria, nei limiti dell'interesse concretamente azionato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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