Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito per ottenere, dopo l'approvazione della graduatoria di un concorso interno per 999 posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero, il pagamento delle differenze retributive dal 9 luglio 1999 fino all'assunzione nel ruolo dirigenziale avvenuta il 1 aprile 2001; in subordine avevano chiesto il risarcimento del danno da tardiva assunzione. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il bando prevedesse la decorrenza economica dalla data di assunzione delle funzioni, che il ritardo fosse giustificato dai contenziosi amministrativi insorti sulla graduatoria e che, comunque, le allegazioni sul danno fossero carenti. Con il ricorso per cassazione le dipendenti hanno denunciato violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 28, comma 5, d.lgs. n. 387/1998 e dell'art. 1, comma 5, del CCNL Area dirigenza 5 aprile 2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso la pretesa di attribuzione dell'incarico dirigenziale con la distinta domanda risarcitoria e che il mero ritardo nell'assunzione fosse di per sé fonte di danno, non escluso dalla pendenza di ricorsi al TAR sulla graduatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la vicenda non riguardava l'affidamento di un incarico dirigenziale in senso tradizionale, ma il passaggio, tramite concorso interno, dal ruolo di funzionario a quello di dirigente. Ha affermato che la clausola del bando sulla decorrenza economica dalla presa di servizio poteva escludere solo le pretese retributive, non quelle risarcitorie da ritardo nell'assunzione. Ha inoltre precisato che i contenziosi amministrativi sopravvenuti sulla graduatoria non costituiscono causa non imputabile idonea a giustificare il ritardo, poiché il tempo trascorso per tali ricorsi resta riferibile alla pubblica amministrazione. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che dall'approvazione della graduatoria sorge il diritto all'assunzione e il correlato obbligo dell'amministrazione, con responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in caso di ritardata assunzione, salvo prova dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile; ha inoltre ribadito che il danno da ritardata assunzione può essere provato anche per presunzioni e che, quanto all'allegazione, è sufficiente dedurre la mancata tempestiva attribuzione del posto e la perdita delle retribuzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
La ritardata assunzione dopo l'approvazione della graduatoria integra inadempimento della pubblica amministrazione, riconducibile allo schema della responsabilità contrattuale, salvo prova dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile.
art. 28, comma 5, d.lgs. n. 387/1998
Norma invocata dalle ricorrenti come disciplina applicabile ratione temporis al rapporto e al passaggio in ruolo dirigenziale.
art. 1, comma 5, CCNL Area dirigenza del 5/4/2001
Norma invocata dalle ricorrenti in relazione alla decorrenza degli effetti economici del passaggio al ruolo dirigenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2697 c.c.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova sul danno da ritardata assunzione e sull'eventuale aliunde perceptum.
Massime di principio
- Dall'approvazione della graduatoria di un concorso utile all'assunzione sorge in capo al vincitore o idoneo collocato in posizione utile un diritto all'assunzione, cui corrisponde l'obbligo dell'amministrazione di provvedere tempestivamente.
- In caso di ritardata assunzione, la responsabilità della pubblica amministrazione è inquadrabile nello schema dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.; per liberarsene l'ente deve provare una causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione.
- La previsione del bando o della disciplina di gara sulla decorrenza economica dalla presa di servizio può incidere sulle sole pretese retributive, ma non preclude la domanda risarcitoria per il ritardo nell'assunzione.
- I contenziosi amministrativi sopravvenuti sulla graduatoria non costituiscono, di per sé, causa esimente del ritardo, restando il relativo decorso temporale imputabile alla pubblica amministrazione.
- Il danno da tardiva assunzione può essere allegato e provato anche per presunzioni, essendo sufficiente dedurre la mancata tempestiva attribuzione del posto e la perdita delle retribuzioni; l'eventuale percezione di altri redditi attiene al piano probatorio e al possibile aliunde perceptum.
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