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Sentenza

Sentenza n. 1271/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n. 33 del 31 luglio 2024, pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 19 agosto 2024 per n. 15 giorni, e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, pubblicati in data 17 settembre 2024, in particolare: delle Norme tecniche di attuazione del PCC del Comune di Ugento; della relazione generale di piano; della scheda tipologica A; della scheda tipologica B; della Relazione generale; della tav A1.0 classificazione normativa; della tav A1.1 PAI; della tav A2.1 PPTR IDROGEO; della tav A2.2 PPTR BOTVEG; della tav A2.3 PPTR SITI NAT; della tav A2.4 PPTR STORICO; della tav A3 VINCOLI TERRITORIO; della tav A4 morfolit duna; della tav A5.1 Demanio Classe utilizzazione; della tav A5.2 tipologia utilizzazione; della tav A5.3 caratterizzazione demanio; della tav A6 strutture fisse recinzioni; della tav A7 accesso parcheggi; della tav B1 LINEA COSTA UTILE; della tav B2.0 AMBITI PCC; della tav B2.1 ZONIZZAZIONE TRANSITORIO; della tav B2.2 ZONIZZAZIONE PROGETTO; della tav B3 AREE VINCOLATE; della tav B4 ACCESSI; della tav B5 VALENZA TURISTICA; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 aprile 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; della nota prot. n. 35902 del 20 novembre 2023 del Comune di Ugento; della nota prot. n. 15024 del 6 dicembre 2023, del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia; della determinazione n. 405/2011 dell’Ufficio Demanio Marittimo, così come integrata con identico provvedimento n. 16/2017; della nota prot. n. 38977 del 18 dicembre 2023, del Settore Urbanistica Ambiente e Suap del Comune di Ugento; della delibera della Giunta Regionale n. 106 del 19 febbraio 2024, pubblicata sul BURP n. 23 del 18 marzo 2024; det. n. 1383/2011 del Comune di Ugento; det. n. 290 del 5.3.2012, ancorché non conosciuti; di tutti i verbali, ancorché nono conosciuti; Delibera Giunta Comunale n° 167 del 19/07/2017; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202500175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali relativi all’adozione e alla presunta approvazione del Piano Comunale delle Coste, in particolare la deliberazione consiliare n. 33 del 31 luglio 2024 e gli elaborati del piano, nonché gli atti presupposti, inclusa la deliberazione regionale n. 106 del 19 febbraio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune; regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato gli atti di pianificazione costiera deducendo, con tre articolati motivi, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà e travisamento, nonché violazione delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste, della l.r. 17/2015 e della D.G.R. n. 2273/2011. In concreto, ha contestato l’indeterminatezza delle scelte pianificatorie, la non corretta rappresentazione dei lotti concedibili e l’inadeguata verifica dello stato del litorale prima della loro individuazione. La Regione e il Comune hanno eccepito il difetto di interesse attuale, sostenendo che il procedimento di approvazione del PCC non era concluso, perché la Regione aveva subordinato il proprio assenso all’attuazione di otto prescrizioni sostanziali non ancora recepite. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in attesa dell’adeguamento del piano.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio: le eventuali modifiche future non incidono sulla decisione relativa agli atti attualmente impugnati e dovranno essere contestate con motivi aggiunti o autonoma impugnazione. Ha poi accolto, con carattere assorbente, l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e lesività, senza esaminare i motivi di merito. Il procedimento di approvazione del PCC non si era perfezionato: la deliberazione regionale n. 106/2024 aveva subordinato l’assenso all’introduzione di otto modifiche sostanziali, ancora non recepite, e la successiva deliberazione comunale n. 33/2024 non poteva sostituire il preventivo assenso regionale né determinare l’entrata in vigore del piano. Gli atti impugnati erano quindi non definitivi e privi di efficacia pianificatoria; inoltre, la concessionaria continuava a esercitare la concessione alle condizioni precedenti, senza un pregiudizio attuale. La declaratoria non impedisce l’impugnazione degli eventuali atti definitivi né la riproposizione delle censure quando gli atti acquistino portata lesiva. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.

    Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.

    La disposizione consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando difetta una condizione dell’azione, qui l’interesse attuale all’annullamento di atti non definitivi e non lesivi.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    L’interesse ad agire richiede che l’accoglimento della domanda possa procurare al ricorrente un’utilità effettiva, personale, attuale e concreta; la mera eventualità di una lesione non basta.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    Il rinvio esterno del codice del processo amministrativo rende applicabile al giudizio amministrativo il requisito dell’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c.

  • art. 4, comma 5, l.r. 17/2015

    A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.

    L’approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste presuppone l’esame regionale sulla coerenza con il Piano Regionale delle Coste e il relativo esito favorevole; in mancanza, gli atti comunali non perfezionano il procedimento né rendono efficace il piano.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare un atto amministrativo richiede un’utilità personale, concreta e attuale conseguibile mediante l’accoglimento del ricorso; la mera eventualità di un pregiudizio futuro non è sufficiente.
  • Quando la legge subordina l’approvazione definitiva di uno strumento comunale al previo assenso regionale, l’adozione o l’approvazione comunale intervenuta senza tale assenso, specialmente se questo è condizionato a prescrizioni sostanziali non ancora recepite, non perfeziona il procedimento e non attribuisce allo strumento efficacia pianificatoria.
  • Atti di pianificazione non definitivi, privi di efficacia e che non modificano attualmente la posizione del ricorrente non sono impugnabili in assenza di una lesione concreta; resta possibile contestare gli atti definitivi successivi o riproporre le censure quando gli atti acquistino effettiva portata lesiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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