Ordinanza n. 117/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento del Presidente Net 6.7.2026 Prot. 3646/2026/DSGA/AA/GZ/gz che aggiudica a Onofaro il “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, indifferenziati e differenziati, e dei rifiuti conferiti nel centro di raccolta” nei Comuni di Cervignano del Friuli, Marano Lagunare e Rivignano-Teor, “GARA n. G07006 – CIG: BA311E2C78”; - della “Comunicazione esiti procedura di gara e proposta di aggiudicazione” 6.7.2026 Prot. 3645/2026/DSGA/AA/GZ/gz; - dei verbali di gara con gli allegati; - del Verbale del 02.07.2026 di “Verifica requisiti del concorrente primo in graduatoria”; - di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi la “ratifica” dell’aggiudicazione e la deliberazione 29.1.2026 del “Consiglio di Amministrazione” Net di “indizione” della gara, e, con tutti i rispettivi allegati, se reputati legittimare l’aggiudicazione, del bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e dei provvedimenti di estremi e contenuti ignoti con i quali Net abbia deciso di assegnare i punteggi tecnici tramite il confronto a coppie strutturato come da lex specialis impugnata; nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato con Onofaro, nella cui esecuzione è chiesto il subentro, salva ogni domanda risarcitoria per equivalente nel termine ex art. 30 c. 3 c.p.a.; nonché per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) c.p.a. delle misure per assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, inclusa la nomina di un commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a un altro operatore economico del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei Comuni di Cervignano del Friuli, Marano Lagunare e Rivignano-Teor, con autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, la comunicazione degli esiti, i verbali di gara, la verifica dei requisiti del primo graduato e gli atti presupposti, chiedendone la sospensione, la caducazione del contratto eventualmente stipulato e il subentro, salva la domanda risarcitoria. Dal testo dell'ordinanza emerge che la ricorrente lamentava anche la mancata ostensione integrale della documentazione richiesta con istanze di accesso, ritenuta necessaria per articolare e trattare compiutamente le censure contro gli atti di gara. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dell'autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto e della proroga della gestione del servizio ai precedenti gestori sino al 30 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico n. 106/2026 e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati. Il fumus non è definito nel merito nell'ordinanza; il giudice ha invece valorizzato, ai fini cautelari, la necessità di mantenere integra la res adhuc integra e la strumentalità dell'accesso alla difesa nel giudizio di gara. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente perché, decorso il termine del 30 settembre 2026 e stipulato il contratto, la ricorrente avrebbe potuto perdere l'interesse a conseguire il bene della vita controverso nelle more della decisione di merito. L'efficacia cautelare è stata quindi disposta per evitare gli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione degli atti impugnati. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso gli effetti degli atti impugnati.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento per l'adozione di misure idonee ad assicurare l'esecuzione della decisione; l'ordinanza non si pronuncia autonomamente sulla nomina di un commissario ad acta.
art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto, circostanza valorizzata nel decreto monocratico per ravvisare l'urgenza cautelare.
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
Richiamato, insieme all'art. 50, comma 6, per l'autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al separato ricorso per l'accesso alla documentazione di gara, ritenuto strumentalmente connesso alle censure contro l'aggiudicazione.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale rito del separato giudizio promosso per la tutela dell'accesso agli atti di gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto può costituire un elemento sintomatico dell'urgenza e concorrere alla dimostrazione dell'estrema gravità e urgenza, ferma l'operatività dello stand still processuale per la parte residua.
- Sussiste il periculum in mora quando la stipula o l'esecuzione del contratto, una volta cessata la gestione provvisoria del precedente gestore, possa compromettere irreversibilmente l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione o il subentro prima della definizione del merito.
- La tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la res adhuc integra, sospendendo gli effetti dell'aggiudicazione e degli atti connessi quando la loro esecuzione rischi di rendere inutilmente satisfattiva la decisione di merito.
- La mancata ostensione integrale della documentazione di gara, ove la documentazione sia necessaria per articolare e trattare compiutamente le censure, presenta una stretta strumentalità con la tutela cautelare e con l'effettività della difesa nel giudizio di gara.
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