Sentenza del 22/03/2017 n. 7269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Campania, sostenendo che il termine decadenziale previsto dal D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, non fosse applicabile alla cartella esattoriale emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale termine riguarda infatti le cartelle derivanti dal controllo automatizzato e meramente formale delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, e non quelle successive a un accertamento tributario definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. La cartella, notificata il 17 marzo 2004, non era soggetta al termine del 31 dicembre 2002 previsto per le cartelle da controllo automatizzato. Per la fattispecie, alla luce della disciplina applicabile, operava l'ordinario termine di prescrizione, ritenuto ampiamente rispettato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, fondato su verifiche meramente formali. Le cartelle emesse all'esito di tale controllo sono soggette ai termini decadenziali specifici previsti dalla normativa successiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 17, comma 3
La C.T.R. aveva ritenuto applicabile il relativo termine di notifica, ma tale impostazione è stata superata dalla Cassazione in quanto la cartella derivava da un accertamento definitivo e non da una liquidazione automatizzata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 25
L'art. 25 disciplina i termini di notifica delle cartelle. Nella versione applicabile alla fattispecie, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 193/2001, era stato soppresso uno specifico termine decadenziale per la notifica delle cartelle relative ad accertamenti definitivi.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156
Il termine previsto dalla norma riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni fondate su un'attività di verifica meramente formale eseguita ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I termini decadenziali introdotti dalla norma, compreso quello del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per determinate cartelle, non possono essere applicati analogicamente alle cartelle successive ad accertamenti tributari divenuti definitivi.
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1
Ha modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, sopprimendo il termine specifico per la notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato. Per le fattispecie rientranti nella sua disciplina trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e la contraddittorietà della motivazione. La Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione di legge e ha ritenuto assorbito quello motivazionale.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra cartella derivante da controllo automatizzato o formale della dichiarazione e cartella conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo: i termini decadenziali previsti per la prima categoria non si applicano automaticamente alla seconda.
- Quando l'accertamento tributario è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella costituisce lo strumento di riscossione di una pretesa già accertata e non una nuova attività di controllo formale della dichiarazione.
- I termini introdotti successivamente dal legislatore non possono essere applicati in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate, soprattutto quando si tratta di termini decadenziali.
- Per le cartelle relative ad accertamenti definitivi emesse nel periodo regolato dal D.Lgs. n. 193/2001, in assenza di una specifica disciplina transitoria o di un termine decadenziale applicabile, deve verificarsi il rispetto dell'ordinario termine di prescrizione.
- La definitività dell'avviso di accertamento è un elemento decisivo: se l'avviso non è stato tempestivamente impugnato, le contestazioni successive possono normalmente riguardare la riscossione e la validità della cartella, ma non riaprire il merito dell'accertamento.
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