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Sentenza

Sentenza n. 563/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento della nota del CORAP del 28 agosto 2023, che ha quantificato gli oneri economici pretesi dal Consorzio, della nota del 13 aprile 2022, n. 2787, della nota del 31 maggio 2022, n. 3776, del «Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l’uso dei suoli e dei fabbricati», approvato dal CORAP con decreto dell’8 luglio 2021, n. 59, e delle «Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo Industriale della Calabria», approvate con decreto dell’8 febbraio 2022, n. 5.

Giustizia amministrativa202301625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del CORAP del 28 agosto 2023 di nulla osta all’installazione di un impianto fotovoltaico e quantificazione degli oneri economici, nonché il regolamento consortile e le linee guida sugli impianti fotovoltaici

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano stipulato con una società privata contratti di opzione e preliminare per la costituzione di un diritto di superficie su aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comprensorio del CORAP. Con la nota del 28 agosto 2023 il CORAP aveva concesso il nulla osta all’installazione dell’impianto, subordinandone l’efficacia al pagamento di euro 189.175,56, determinati sulla base del regolamento consortile del 2021 e delle linee guida del 2022. I ricorrenti hanno dedotto di essere legittimati a impugnare la pretesa, benché formalmente rivolta alla società utilizzatrice, perché obbligati in solido dalla disciplina consortile e perché le somme pagate sarebbero state scomputate dal corrispettivo della cessione dell’area. Nel merito hanno sostenuto che la richiesta economica avesse natura sostanzialmente espropriativa, senza una base legale, un potere attribuito al CORAP o una dichiarazione di pubblica utilità; in subordine, l’hanno qualificata come imposizione fiscale priva della necessaria base legislativa ai sensi dell’art. 23 Cost. Hanno inoltre affermato che la normativa istitutiva del CORAP consentisse soltanto la riscossione di tariffe e contributi per opere e servizi effettivamente resi e che, essendo il Consorzio in liquidazione coatta amministrativa, non potesse erogare nuovi servizi giustificativi del pagamento. Il CORAP ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la pretesa era già stata conosciuta attraverso precedenti note e contratti, e ha sostenuto la legittimità degli oneri quali contributi destinati a fronteggiare i nuovi costi infrastrutturali e di gestione derivanti dall’attività imprenditoriale, anche in base alle norme di attuazione dei piani regolatori delle aree industriali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato. Quanto ai ricorrenti già coinvolti nel precedente giudizio, ha rilevato che una sentenza passata in giudicato aveva già dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del regolamento, delle linee guida e della precedente nota del 13 aprile 2022, n. 2787, ritenendo che essi avessero piena conoscenza della pretesa economica almeno dal 12 dicembre 2022. La reiterazione dell’impugnazione in un diverso giudizio non consente di recuperare un rimedio ormai decaduto. Quanto alle altre ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto che esse conoscessero il contenuto del regolamento e l’entità della pretesa già al momento della stipula del contratto di opzione del marzo 2023, nel quale si erano riservate di impugnare il regolamento; pertanto, alla data di notifica del ricorso, il termine per impugnare l’atto regolamentare era scaduto. La nota applicativa del 28 agosto 2023 è stata ritenuta conforme al contenuto dispositivo del regolamento e, per tale ragione, non è stata accolta alcuna delle censure rivolte contro di essa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    necessario il fondamento legislativo per l’imposizione di prestazioni patrimoniali

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere che la pretesa economica del CORAP, ove qualificata come imposizione fiscale, avrebbe richiesto una specifica base legislativa; il TAR non ha deciso nel merito tale questione per la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti e per l’infondatezza delle censure contro l’atto applicativo.

  • l. 24 dicembre 2001, n. 38

    Indicata dai ricorrenti quale legge istitutiva del CORAP e quale fonte dei poteri di riscossione di tariffe e contributi per opere e servizi resi nelle aree di sviluppo industriale.

  • d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1995, n. 341

    Richiamato insieme alla legge istitutiva del CORAP quale quadro normativo delle somme riscuotibili dall’ente per opere e servizi nelle aree di sviluppo industriale.

Massime di principio

  • La reiterazione, in un nuovo giudizio, dell’impugnazione di un atto già dichiarata tardiva con sentenza passata in giudicato non consente di recuperare il rimedio impugnatorio ormai consumato.
  • Il termine per impugnare un atto regolamentare decorre dalla piena conoscenza del suo contenuto lesivo; la conoscenza concreta delle prescrizioni e dei relativi oneri, manifestata anche mediante una riserva di impugnazione contenuta in un contratto, non impedisce la decorrenza del termine e non consente di differire l’impugnazione sino all’ultimo atto applicativo.
  • Quando l’atto applicativo si limita a conformarsi al contenuto dispositivo di un regolamento non tempestivamente impugnato, le censure rivolte contro la disciplina regolamentare non possono essere utilizzate per eludere la decadenza dall’impugnazione dell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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