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Parere

Parere n. 49/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro la Prefettura di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 50128 dell’8 febbraio 2024 di conferma dell’informazione antimafia interdittiva.

Giustizia amministrativa202401458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento prefettizio dell’8 febbraio 2024 di conferma dell’informazione antimafia interdittiva, adottato a seguito di istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha confermato la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, deducendo: la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per asserita insufficienza degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione di disposizioni del codice antimafia, costituzionali e sovranazionali, per erronea valutazione dello scioglimento di una società collegata e delle denunce presentate dall’amministratrice. La questione centrale riguardava l’ambito dell’istanza di aggiornamento prevista dall’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011: se potessero essere rivalutate circostanze già esistenti e disponibili prima dell’interdittiva originaria oppure se fossero necessari elementi realmente sopravvenuti, diversi o contrari, idonei a far venir meno la portata sintomatica degli elementi posti a base dell’interdittiva.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che il provvedimento impugnato dovesse essere valutato esclusivamente alla luce dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, trattandosi di una conferma adottata in esito a una richiesta di aggiornamento o revoca dell’interdittiva. Ai sensi di tale disposizione, l’aggiornamento presuppone il venir meno delle circostanze rilevanti, che non deriva dal mero decorso del tempo, ma dalla sopravvenienza di elementi obiettivi diversi o contrari, quali modificazioni degli assetti societari e gestionali, idonei a smentire, controbilanciare o rendere non più attuale il pericolo di infiltrazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del quadro indiziario originario, già esaminato dalla Prefettura e ritenuto legittimo in sede giurisdizionale, senza confrontarsi con l’oggetto del provvedimento impugnato. Il secondo motivo è stato respinto: la società aveva essa stessa sollecitato il procedimento e, comunque, l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 riguarda l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva originaria o l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis, non i successivi provvedimenti di conferma. Il terzo motivo è stato respinto perché i dissidi societari e le denunce risalivano rispettivamente al 2015-2016 e al 2017, quindi erano anteriori all’interdittiva del 2022 e non costituivano sopravvenienze. Inoltre, le denunce riguardavano reati comuni e non dimostravano l’assenza di legami con la criminalità organizzata. La richiesta cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011 - Oggetto dell’istanza di aggiornamento

L’istanza di aggiornamento o revoca dell’informazione antimafia interdittiva presuppone la sopravvenienza di elementi obiettivi diversi o contrari rispetto a quelli già valutati, idonei a far venir meno la portata sintomatica o l’attualità del pericolo. Non consente una mera rivalutazione del quadro indiziario originario.

Primo motivo - Difetto di motivazione e insufficienza degli elementi indiziari

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché contesta il quadro indiziario posto a fondamento delle interdittive del 2022, anziché il contenuto del provvedimento del 2024, che aveva valutato l’assenza di elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011.

Art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 - Comunicazione di avvio

Il motivo è infondato. La comunicazione di avvio non era necessaria perché il procedimento era stato attivato dalla stessa società ricorrente. Inoltre, la disposizione riguarda il procedimento di adozione dell’informazione antimafia interdittiva originaria e l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis, non i successivi provvedimenti di conferma.

Terzo motivo - Circostanze societarie e denunce pregresse

Il motivo è infondato. I dissidi societari e le denunce erano anteriori all’interdittiva del 2022 e non costituivano elementi sopravvenuti. Le denunce, aventi a oggetto reati comuni, non erano comunque idonee a dimostrare l’inesistenza di legami con la criminalità organizzata.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    “Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”

    L’aggiornamento richiede elementi sopravvenuti, diversi o contrari, capaci di smentire, controbilanciare o rendere non più attuale il pericolo accertato; il mero decorso del tempo o la rivalutazione di elementi preesistenti non sono sufficienti.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    “adozione dell’informazione antimafia interdittiva” e “applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis”

    L’obbligo di comunicazione di avvio riguarda il procedimento di adozione dell’interdittiva originaria e l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, non i successivi provvedimenti di conferma.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione non può essere utilizzata per ottenere, nell’ambito dell’impugnazione della conferma, una nuova valutazione del quadro indiziario originario già esaminato e giudicato legittimo.

  • art. 7 l. 241/1990

    Nel procedimento attivato dalla stessa società mediante richiesta di aggiornamento, la conoscenza dell’avvio procedimentale esclude la fondatezza della doglianza relativa all’omessa comunicazione.

  • Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2019, n. 2324

    “il ‘venir meno delle circostanze rilevanti’ ... non dipende ... dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari”

    Il Consiglio richiama il principio secondo cui l’aggiornamento dell’interdittiva richiede un mutamento obiettivo del quadro fattuale o della sua valenza sintomatica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi contenuti nel parere.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia interdittiva prevista dall’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011 è ammissibile e fondata solo in presenza di elementi obiettivi sopravvenuti, diversi o contrari rispetto a quelli posti a base dell’interdittiva, idonei a smentire, controbilanciare o rendere non più attuale il pericolo di infiltrazione mafiosa.
  • Il mero decorso del tempo non determina il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’interdittiva antimafia; occorre un concreto mutamento del quadro fattuale o della sua portata sintomatica.
  • Nel giudizio contro il provvedimento di conferma adottato ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011 non è possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi indiziari già esaminati con l’interdittiva originaria, salvo che siano specificamente dedotti elementi sopravvenuti pertinenti.
  • L’obbligo di comunicazione di avvio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 riguarda il procedimento di adozione dell’informazione antimafia interdittiva originaria e l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis, non i successivi provvedimenti di conferma.
  • Circostanze anteriori all’interdittiva, anche se non adeguatamente valorizzate dall’interessato in precedenza, non costituiscono di regola elementi sopravvenuti idonei a fondare l’aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011.
  • La presentazione di denunce relative a reati comuni non dimostra, di per sé, l’assenza di legami o di contiguità con la criminalità organizzata.

Conferma di un’informazione antimafia interdittiva e limiti dell’istanza di aggiornamento

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il provvedimento della Prefettura che, l’8 febbraio 2024, ha confermato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il provvedimento era stato adottato in risposta a una richiesta di aggiornamento o revoca formulata ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011.

Premesse e vicenda amministrativa

Nel 2022 la Prefettura aveva adottato un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società, valorizzando rapporti di parentela e collegamenti societari con soggetti e imprese destinatari di interdittive antimafia, operanti nel medesimo settore economico e nella medesima area territoriale.

Un successivo provvedimento prefettizio aveva confermato l’interdittiva a seguito di richiesta di riesame. I ricorsi proposti contro entrambi gli atti erano stati respinti dal TAR e la relativa decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato.

Nel dicembre 2022 la società aveva presentato un’istanza di aggiornamento, richiamando alcuni dissidi tra soci, il successivo scioglimento di una società collegata e denunce presentate dall’amministratrice in relazione a furti, sostenendo che tali elementi dimostrassero l’estraneità della famiglia alla criminalità organizzata.

Disciplina applicabile

La Sezione ha delimitato l’oggetto del giudizio osservando che l’atto impugnato non era una nuova interdittiva, ma un provvedimento adottato a seguito della richiesta di aggiornamento prevista dall’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011.

La disposizione prevede che il prefetto aggiorni l’esito dell’informazione antimafia quando vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Secondo il principio richiamato da Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2019, n. 2324, tale presupposto non coincide con il semplice decorso del tempo, ma richiede elementi obiettivi diversi o contrari, capaci di smentire, controbilanciare o superare la precedente valutazione, oppure di rendere non più attuale il pericolo.

Esame del primo motivo

Il primo motivo, fondato sull’asserita violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

La società chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione del quadro indiziario originario, già esaminato dalla Prefettura con gli atti del 2022 e già ritenuto legittimo in sede giurisdizionale. Tuttavia, il provvedimento del 2024 aveva un oggetto diverso: verificare se fossero intervenuti elementi sopravvenuti idonei a far venir meno il pericolo di infiltrazione. Le censure non si confrontavano quindi con la specifica ragione del diniego di aggiornamento.

Esame del secondo motivo

Il secondo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è stato respinto.

In primo luogo, il procedimento era stato attivato dalla stessa società mediante la presentazione dell’istanza di aggiornamento, sicché essa era consapevole dell’esistenza e dell’oggetto del procedimento.

In secondo luogo, la Sezione ha chiarito che l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 riguarda il procedimento di adozione dell’informazione antimafia interdittiva originaria e l’applicazione delle misure previste dall’art. 94-bis. La disposizione non si applica ai successivi provvedimenti di conferma dell’interdittiva. La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata dalla ricorrente è stata ritenuta non pertinente perché riferita alla diversa fattispecie dell’interdittiva originaria.

Esame del terzo motivo

Anche il terzo motivo è stato respinto.

I dissidi tra i soci risalivano al 2015 e al 2016, mentre le denunce erano state presentate nel 2017. Si trattava quindi di circostanze anteriori all’interdittiva del 2022 e non di elementi sopravvenuti nel senso richiesto dall’art. 91, comma 5.

La Sezione ha inoltre osservato che, anche considerando tali circostanze, esse non erano state ritenute idonee dalla Prefettura a dimostrare il superamento del pericolo. Quanto alle denunce, il loro oggetto era costituito da reati comuni, secondo la qualificazione risultante dall’unico procedimento penale instaurato; pertanto, esse non dimostravano l’inesistenza di legami con la criminalità organizzata.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. La domanda cautelare è stata assorbita, non essendo stata adottata una distinta pronuncia sul merito della sospensione.

È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la società e le persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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