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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 215/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1148/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.02.202, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'accredito di complessivi euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza n. 215/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 5 febbraio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato l'Amministrazione a emettere in suo favore la Carta elettronica del docente con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha lamentato la totale inerzia dell'Amministrazione, nonostante fosse decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero, se ancora inadempiente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la riduzione rispetto ai compensi ordinari è stata motivata dal carattere seriale e standardizzato del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata nella sentenza del giudice del lavoro quale base del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, perché il giudice possa ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia.
  • Quando il giudicato impone all'Amministrazione l'attribuzione di un beneficio mediante un'attività vincolata, il giudice dell'ottemperanza può prescrivere l'adozione di tutti gli atti necessari a realizzare concretamente il comando giudiziale entro un termine determinato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario opera quale ausiliario del giudice e può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega.
  • L'eventuale incapienza degli stanziamenti ordinari dell'Amministrazione obbligata non impedisce l'esecuzione del giudicato quando l'ordinamento prevede il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso.
  • Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può ridurre equitativamente i compensi professionali quando l'attività difensiva risulti altamente ripetitiva e sostanzialmente standardizzata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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