Cassazione Penale, Sentenza n. 34246/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorso denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Riesame, rilevando che quest'ultimo non aveva considerato elementi concreti dedotti dall'accusa: la partecipazione del Pisciotta ad almeno quattro riunioni con esponenti di elevata caratura mafiosa (Lo Duca, Ferrigno, Romano), discussioni di questioni riservate e operative relative all'organizzazione di scommesse clandestine, il ruolo di fiducia attribuitogli e il contributo concreto nella ricerca di locali e nella diffusione dei siti illegali. Si contestava inoltre l'erronea valutazione del silenzio dell'indagato come segno di assenza di contributo e la valutazione negativa della brevità temporale degli indizi (circa un mese).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non avesse adeguatamente valutato e motivato la rilevanza degli elementi concreti evidenziati dall'accusa (partecipazione a più riunioni con vertici mafiosi, discussione di questioni riservate, rapporti di fiducia, contributi operativi). La Corte ha richiamato i principi di diritto secondo cui la partecipazione mafiosa va valutata in chiave dinamico-funzionale e ha sottolineato che la durata breve delle intercettazioni non esclude la rilevanza degli indizi quando il livello delle attività dimostri una partecipazione significativa. Di conseguenza ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il fascicolo al Tribunale del Riesame di Palermo per nuovo esame e nuova motivazione.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata interpretata secondo il criterio dinamico-funzionale: non basta la mera contiguità o disponibilità verso esponenti mafiosi, occorre dimostrare un contributo concreto e rilevante finalizzato alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione, ovvero la disponibilità dell'agente al perseguimento dei fini comuni criminosi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Base normativa del motivo di cassazione invocato dal Procuratore (vizio di motivazione: mancata o contraddittoria valutazione degli elementi probatori).
Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino
Principio sulle modalità di configurazione della partecipazione mafiosa: va adottata una lettura dinamico-funzionale, richiedendo che l'agente 'prenda parte' e rimanga a disposizione dell'organizzazione per i fini criminosi.
Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola
Giurisprudenza che ribadisce che la mera contiguità o vicinanza a esponenti mafiosi, se non tradottasi in contributo concreto, non integra il reato associativo.
Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, Di Maio
Ulteriore pronuncia che delimita la soglia della partecipazione associativa rispetto a rapporti personali con esponenti mafiosi, richiedendo apporto effettivo all'associazione.
Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone
Principio secondo cui la brevità del periodo di osservazione non esclude la rilevanza degli indizi quando la natura e il livello delle condotte dimostrino l'esistenza di un sistema collaudato e di una partecipazione significativa.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione mafiosa va valutata in chiave dinamico-funzionale: non è sufficiente la mera contiguità o ammirazione nei confronti di membri dell'organizzazione, occorre dimostrare un contributo concreto finalizzato al rafforzamento o alla conservazione del sodalizio.
- La durata temporale degli elementi acquisiti (anche se breve) non è decisiva: un arco temporale limitato può essere sufficiente se le attività e i partecipanti indicano un livello operativo e di fiducia compatibile con la partecipazione al sodalizio.
- La partecipazione apparente 'silenziosa' o di basso profilo non esclude responsabilità quando vi siano elementi che attestino ruolo di fiducia, contatti diretti con i vertici o contributi materiali/organizzativi (es. reperimento locali, diffusione di sistemi per il gioco illegale).
- Il giudice dell'esame cautelare deve motivare puntualmente perché ritiene insufficienti gli elementi indiziari, analizzando la rilevanza causale del contributo contestato e non limitandosi a etichettare relazioni come mera contiguità.
- Quando l'apporto dell'indagato sia di tipo imprenditoriale o tecnico (risorse, locali, sistemi informatici), il fatto potrebbe essere riqualificato in termini diversi (anche concorso esterno) e va valutata la tipologia di responsabilità più aderente ai fatti.
- In casi simili è consigliabile documentare specificamente: partecipazioni a riunioni operative, contenuti riservati discussi, ruolo nei processi decisionali o esecutivi, contatti reiterati con i vertici, e qualsiasi elemento che colleghi il comportamento dell'indagato alla conservazione/rafforzamento della consorteria.
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