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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14057/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per la contravvenzione contestata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato ritenuto responsabile in appello della contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato manifestamente infondato perché, secondo la Corte, il giudice penale può disapplicare il foglio di via solo quando esso sia privo degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del codice antimafia, e dei motivi che ne giustificano la valutazione di pericolosità sociale. Se invece il provvedimento amministrativo è sorretto da elementi e motivazione plausibile, il sindacato del giudice penale deve arrestarsi. La Corte ha inoltre rilevato che le produzioni documentali invocate dalla difesa non erano comunque valutabili nel giudizio di legittimità se sopravvenute all'instaurazione del processo o comunque riferite ad atti amministrativi diversi da quello causale.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    disposizione incriminatrice richiamata quale base della responsabilità penale confermata in appello

  • art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011

    norma richiamata per individuare le categorie soggettive rilevanti ai fini del foglio di via e del giudizio di pericolosità sociale

  • art. 1, comma 1, lett. b) e c), codice antimafia

    richiamo alla base normativa dei presupposti soggettivi del provvedimento amministrativo di prevenzione

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    contravvenzione in relazione alla quale la sentenza impugnata aveva confermato la penale responsabilità

Massime di principio

  • Il giudice penale può disapplicare un foglio di via solo se il provvedimento amministrativo è privo degli elementi fattuali e motivazionali che sorreggono il giudizio di appartenenza del destinatario alle categorie di pericolosità previste dalla legge.
  • Quando il provvedimento amministrativo di prevenzione è sorretto da elementi fattuali plausibili e da una motivazione non meramente apparente, il sindacato del giudice penale deve arrestarsi e non può sostituirsi alla valutazione amministrativa.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere valorizzate produzioni documentali sopravvenute dopo l'instaurazione del giudizio o comunque riferite a provvedimenti amministrativi diversi da quello che costituisce il presupposto del reato.
  • Un ricorso che censuri la plausibilità del provvedimento amministrativo presupposto senza evidenziare un reale difetto degli elementi di fatto fondanti è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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