Sentenza n. 80/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di cui a rif. fasc. -OMISSIS-/Area IV con il quale la Prefettura di Bologna ha disposto l’esclusione dal sistema di accoglienza “CAS” degli odierni ricorrenti e l’allontanamento dei medesimi dall’immobile a ciò destinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la revoca in autotutela del provvedimento impugnato e il ripristino delle misure di accoglienza avevano assicurato ai ricorrenti piena soddisfazione dell'interesse azionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio di decadenza dalle misure di accoglienza CAS e di allontanamento dall'immobile destinato all'accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Bologna del 4 novembre 2025 con cui era stata disposta la loro esclusione dal sistema di accoglienza straordinaria (CAS), la decadenza dalle misure di accoglienza e il conseguente allontanamento dall'immobile destinato all'accoglienza, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito che, a seguito della sopravvenienza normativa costituita dal D.L. 201/2025, che ha prorogato le misure di accoglienza in favore dei cittadini ucraini destinatari delle misure previste dall'OCDPC, la Prefettura ha revocato il provvedimento di decadenza e ha ripristinato le misure di accoglienza per il nucleo familiare, conformemente alla circolare del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
D.L. 201/2025
La sopravvenienza normativa ha prorogato le misure di accoglienza in favore dei cittadini ucraini destinatari delle misure previste dall'OCDPC, determinando la revoca del provvedimento prefettizio di decadenza e il ripristino dell'accoglienza.
OCDPC
Le misure previste dall'OCDPC costituiscono il presupposto delle misure di accoglienza prorogate dalla sopravvenienza normativa richiamata in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione revoca l'atto impugnato e ripristina integralmente la situazione giuridica o fattuale cui il ricorrente aspirava, assicurando la piena soddisfazione dell'interesse azionato.
- La sopravvenienza normativa che proroga il diritto o il titolo alle misure amministrative di accoglienza può imporre all'amministrazione la revoca del precedente provvedimento di decadenza e il ripristino delle misure in favore degli aventi diritto.
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