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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00523/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato solo parzialmente la decisione di primo grado sul rapporto di conto corrente, rideterminando il saldo debitore e rigettando le domande restitutorie e risarcitorie. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione della banca e per mancata consegna di copia del contratto, lamentando la violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti bancari e sulla nullità rilevabile d'ufficio. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sostenendo che mancasse una specifica e autonoma sottoscrizione della clausola onerosa. Con il terzo motivo ha contestato la clausola di commissione di massimo scoperto, deducendone la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per omessa indicazione delle modalità di calcolo, sostenendo che gli addebiti fossero illegittimi almeno per il periodo successivo al 26 agosto 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: l'inammissibilità della questione di nullità perché proposta per la prima volta in appello e, comunque, la sua infondatezza perché la nullità per difetto di forma prevista dalla disciplina bancaria opera nell'interesse del cliente; le censure non superavano tale doppia ratio e, per la parte che presupponeva la mancata consegna della copia del contratto, richiedevano un accertamento di fatto non dedotto ritualmente nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'idoneità della sottoscrizione a integrare la specifica approvazione ex art. 1341 c.c. è valutazione di merito sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale, mentre la censura era formulata come violazione di legge. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le argomentazioni svolte in cassazione non trovavano riscontro nell'appello trascritto, nel quale la censura si era limitata a contestare la genericità della clausola e l'operato del consulente tecnico senza indicare con precisione la data di introduzione della clausola e l'epoca degli addebiti. Non essendosi costituita la banca, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla forma e validità del contratto bancario, ma la censura è stata ritenuta inammissibile anche per profili fattuali non dedotti nei gradi di merito.

  • art. 23 d.lgs. n. 385 del 1993

    La nullità per difetto di forma è stata letta come posta nell'interesse del cliente, per consentirgli effettiva conoscenza delle condizioni contrattuali.

  • artt. 1325 e 1418 c.c.

    Richiamati per sostenere la nullità del contratto per difetto di forma/sottoscrizione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per le ragioni processuali indicate.

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose è stata ritenuta tema rimesso all'accertamento del giudice di merito; in cassazione non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • artt. 6 e 7 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamati in relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per errata deduzione del vizio.

  • artt. 116, 117, 118 e 120 d.lgs. n. 385 del 1993

    Norme evocate dalla ricorrente a sostegno delle censure sulle clausole del conto corrente, senza accoglimento in cassazione.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per l'asserita indeterminatezza dell'oggetto della clausola sulla commissione di massimo scoperto; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di riscontro nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire utilmente ciascuna di esse; la mancata censura anche di una sola ratio comporta inammissibilità del motivo per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non eliminerebbe comunque la base decisoria della sentenza.
  • La deduzione in cassazione della nullità di un contratto o di una clausola richiede che la questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito quando il relativo esame presupponga accertamenti di fatto non emergenti dagli atti; non è consentito trasformare in sede di legittimità una questione nuova in una mera censura di diritto.
  • La verifica della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose ex art. 1341 c.c. è accertamento riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere riconsiderata come violazione di legge, salvo che nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo corretto.
  • Le censure sulla nullità o sull'illegittimità di clausole bancarie, come capitalizzazione degli interessi o commissioni, devono confrontarsi con il contenuto effettivo delle difese svolte nei gradi di merito e con gli specifici elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.
  • La nullità per difetto di forma nel contratto bancario è letta come presidio posto nell'interesse del cliente, in funzione della sua effettiva conoscenza delle condizioni pattuite.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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