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Sentenza

Sentenza n. 810/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del certificato di agibilità rilasciato al Dirigente del Settore 3° del Comune di Gallipoli prot. n. 0031366 datato 28.05.2025 limitatamente alla parte in cui prescrive che “entro e non oltre il 31 ottobre 2025 le strutture stagionali di cui al permessi PE n. 7161 del 01.09.2003 e P.d.C. n. 15/2018bis dovranno essere rimosse e la rimozione di cui sopra dovrà essere attestata da sopralluogo in contraddittorio tra la richiedente e il Comune di Gallipoli […] In mancanza di esito positivo delle verifiche di cui sopra o in mancanza di attestazione richiesta la validità die permessi di costruire di cui alla pratica edilizia n. 7161 del 01.09.2003 e P.d.C. n. 15/2018bis si intende decaduta. Si rammenta inoltre che l'autorizzazione paesaggistica n. 13/2018 rilasciata in data 17.04.2018 e riferita agli elaborati grafici allegati al PdC 15/2018 è valida esclusivamente a condizione che tutte le strutture vengano rimosse al termine del periodo previsto, ossia 01 aprile - 31 ottobre e che venga ripristinato lo stato dei luoghi. Il mancato rispetto di tale condizione ne comporta la decadenza e l'impossibilità di utilizzarla negli anni successivi”; nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: certificato di agibilità ex art. 80 TULPS, valido per la stagione 2025, limitatamente alle prescrizioni relative allo smontaggio delle strutture stagionali e alle conseguenze della loro mancata rimozione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la clausola del certificato di agibilità che imponeva la rimozione delle strutture stagionali entro il 31 ottobre 2025, subordinando a tale adempimento e alla relativa attestazione la permanenza della validità dei titoli edilizi e dell'autorizzazione paesaggistica. Ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, ritenendo applicabile la disciplina sul mantenimento annuale delle opere amovibili anche a strutture collocate su proprietà privata confinante con il demanio marittimo; la violazione della normativa regionale pugliese e dell'art. 45 delle N.T.A. del PPTR; nonché la violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza, trasparenza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Il Comune ha sostenuto che le prescrizioni impugnate costituivano il recepimento di obblighi già previsti nei titoli edilizi presupposti e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché rivolto contro prescrizioni non introdotte dal certificato di agibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure. Il certificato di agibilità era espressamente valido fino al 30 settembre 2025; tale termine non era stato autonomamente impugnato e, alla data della decisione, era ormai decorso. Il Collegio ha escluso anche un autonomo interesse alla contestazione delle prescrizioni sullo smontaggio. Tali prescrizioni, infatti, erano contenute in un atto ormai privo di effetti e avevano carattere meramente ricognitivo ed esplicativo di obblighi già previsti dai titoli edilizi e paesaggistici presupposti. Il TAR ha rilevato che la reiterazione delle prescrizioni nel certificato di agibilità era incoerente, perché estranea alla funzione e al contenuto ordinario dell'atto ex art. 80 TULPS, ma ha precisato che l'obbligo di smontaggio derivava dai titoli presupposti e che eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte contro questi ultimi. L'annullamento del certificato di agibilità non avrebbe comunque inciso su tali obblighi. Il successivo procedimento relativo al certificato di agibilità per il 2026 non ha fatto venir meno la carenza di interesse, né ha legittimato la sospensione dell'esame della nuova istanza, che doveva essere valutata autonomamente e conclusa nei termini di legge. Spese compensate per la natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; ciò si verifica quando l'atto impugnato ha cessato di produrre effetti e l'annullamento non potrebbe procurare alcuna utilità.

  • art. 80 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il certificato di agibilità ha una funzione autonoma e un contenuto ordinariamente riferito all'agibilità dei locali per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo; non costituisce la sede propria per introdurre o modificare obblighi derivanti da titoli edilizi o paesaggistici.

  • art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere il mantenimento annuale delle opere amovibili, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicabilità perché ha definito il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 45 N.T.A. PPTR Puglia

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla possibilità di mantenere le strutture, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo ha una durata temporale espressamente limitata, il decorso del termine finale determina il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento, se il ricorrente non ha impugnato autonomamente tale termine e l'eventuale annullamento non può produrre un'utilità concreta e attuale.
  • Le prescrizioni meramente ricognitive di obblighi già contenuti in titoli edilizi o paesaggistici non trasferiscono tali obblighi nel successivo certificato di agibilità; le contestazioni relative alla loro legittimità devono essere rivolte contro i titoli presupposti.
  • Il certificato di agibilità ex art. 80 TULPS svolge una funzione autonoma rispetto alle questioni concernenti la validità, l'efficacia e le condizioni dei titoli edilizi e paesaggistici presupposti; la sua impugnazione, da sola, non incide sugli obblighi derivanti da tali titoli.
  • La presentazione di una nuova istanza amministrativa non rende automaticamente attuale l'interesse a impugnare un precedente provvedimento ormai scaduto; il nuovo procedimento deve essere esaminato autonomamente e concluso entro i termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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