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Sentenza

Sentenza n. 13689/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 e condannato il Ministero all’attivazione della carta con una provvista complessiva di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3301/2025, notificata ai fini esecutivi il 24 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza presupposta aveva accertato il diritto della docente al beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, condannando il Ministero all’immediata attivazione della carta con una provvista complessiva di 1.000 euro, oltre al pagamento delle spese del giudizio civile. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione coattiva del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all’amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del giudicato. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudice del merito. Il Ministero è stato pertanto obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a una eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in relazione alla persistente inerzia amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto nella sentenza civile posta in esecuzione; in sede di ottemperanza il relativo diritto non è più riesaminabile nei suoi presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR è competente a conoscere dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione obbligata all’esecuzione del giudicato, secondo i criteri previsti dalla disposizione.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e l’amministrazione non dimostra di averne dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata dimostrazione dell’adempimento giustifica l’ordine di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza, potendo essere negata quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti e riservandone l’eventuale applicazione a una successiva fase di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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