Sentenza n. 7879/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento prot. 6204, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 12.11.2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di visto d’ingresso per lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro, deducendo vizi di insufficienza istruttoria e motivazionale. Il provvedimento richiamava una mera ipotesi di rapporto di parentela tra lavoratore e datore di lavoro, senza precisarne l'effettiva portata. Secondo la prospettazione del ricorrente, il rapporto si sarebbe limitato a una parentela tra cugini di secondo grado, non necessariamente ostativa all'assunzione. Nella fase cautelare il Tribunale aveva ordinato il riesame dell'atto, reiterando l'ordine anche in presenza della sospensione del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha confermato la fondatezza delle censure relative all'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione. Il diniego si fondava infatti su una generica ipotesi di parentela, senza chiarirne natura, effettiva portata e concreta rilevanza ostativa al rilascio del visto. Il ricorso è stato accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e il provvedimento è stato annullato. L'Amministrazione è stata onerata del motivato riesame della domanda di visto e dell'adozione delle attività necessarie a ottenere la pronuncia del competente SUI sul nulla osta sospeso. Le spese, pari a 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del MAECI.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne sussistono i presupposti, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un diniego di visto d'ingresso per lavoro è illegittimo per insufficienza istruttoria e motivazionale quando si fonda su una generica ipotesi di parentela tra lavoratore e datore di lavoro senza precisare il grado del rapporto, la sua effettiva portata e le ragioni concrete per cui esso sarebbe ostativo all'assunzione o al rilascio del visto.
- In presenza dell'annullamento di un diniego di visto, l'amministrazione deve procedere a un motivato riesame della domanda e porre in essere le attività necessarie per ottenere la pronuncia dell'autorità competente sul nulla osta eventualmente sospeso.
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