Cassazione Penale, Sentenza n. 35285/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Ossame nei confronti del giudice Todisco. L'istanza era stata motivata dalla circostanza che, durante l'udienza del 15/09/2021, il giudice avrebbe sospeso l'escussione di due testi e disposto la prosecuzione in altra udienza nelle forme della testimonianza assistita, nonché deferito i testi per falsa testimonianza, elementi che avrebbero dimostrato una pre-valutazione e un convincimento del giudice prima della conclusione dell'istruttoria. La dichiarazione di ricusazione è stata depositata via PEC e in cancelleria il 21/10/2021, oltre un mese dopo l'udienza contestata; il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 38, 127, 178 cod. proc. pen., dell'art. 25 Cost. e degli artt. 1-6 CEDU, nonché vizio di motivazione della decisione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul mancato avviso della camera di consiglio, osservando che l'inammissibilità per manifesta infondatezza può essere decisa de plano in camera di consiglio senza ulteriore udienza. Ha altresì ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione, applicando la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di ricusazione per cause sorte in udienza deve essere formulata prima del termine dell'udienza (intesa come unità quotidiana di lavoro), con possibilità di formalizzazione entro tre giorni; nel caso di specie l'atto che avrebbe determinato l'incompatibilità (la sospensione dell'escussione e il deferimento per falsa testimonianza) era già esaurito nella stessa udienza del 15/09/2021, dunque la richiesta del 21/10/2021 è tardiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 38
La dichiarazione di ricusazione per causa sorta in udienza deve essere formulata prima del termine dell'udienza (unità quotidiana di lavoro); è però ammessa la formalizzazione nei tre giorni successivi. Se la dichiarazione non è resa prima della chiusura dell'udienza, l'istanza è intempestiva.
Codice di procedura penale, art. 41
Consente al collegio di decidere senza ritardo sulla inammissibilità per manifesta infondatezza, con procedimento camerale de plano, senza necessità di sentire le parti in udienza.
Codice di procedura penale, art. 178
Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta nullità per mancato avviso di camera di consiglio; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la procedura di cui all'art. 41 non richiede la stessa forma di convocazione prevista per la decisione di merito della ricusazione.
Codice di procedura penale, art. 127
Riferimento normativo richiamato dalla difesa in tema di forme processuali; la Corte ha osservato che l'art. 127 non si applica ai procedimenti camerali de plano previsti dall'art. 41, comma 1.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile; applicata la sanzione di euro 4.000,00.
Costituzione, art. 25
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla garanzia di responsabilità penale e regole del processo; la Corte non ha ritenuto che la violazione costituzionale emergesse dalle circostanze dedotte, dato che la questione principale è stata l'intempestività della ricusazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 1-6
Invocata dal ricorrente in generale per profili di giusto processo; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi alla luce dell'applicazione delle regole procedurali sulla tempestività e sulla decisione camerale.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione per cause emerse durante l'udienza deve essere formulata prima del termine dell'udienza inteso come unità quotidiana di lavoro; è ammessa la sola formalizzazione successiva nel termine di tre giorni.
- La mancata presenza del difensore di fiducia o la circostanza che il difensore presente non abbia la procura non giustificano, di per sé, il mancato tempestivo svolgimento della dichiarazione in udienza.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza con procedimento camerale de plano, senza previa udienza e senza ulteriore avviso alle parti, ai sensi dell'art. 41, comma 1 cod. proc. pen.
- Se la causa della ricusazione è collegata a un atto già compiuto nella stessa udienza (anche se l'istruttoria sarebbe destinata a proseguire), l'atto è considerato concluso ai fini del termine per la ricusazione e la richiesta successiva è intempestiva.
- Il deposito tardivo dell'istanza di ricusazione può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione e l'applicazione di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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