Ordinanza ingiunzione o revoca n. 340 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Ventasso ha diffuso online, per un periodo prolungato, l'elenco dei candidati ammessi a una prova scritta di una procedura selettiva riservata alle categorie protette ex l. 68/1999, con indicazione di giorno, ora e luogo della convocazione. La pubblicazione ha reso indirettamente conoscibili dati relativi alla salute degli interessati, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché del divieto di diffusione dei dati sanitari. Accertata l'assenza di idonea base giuridica, il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro, disponendo anche la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione.
Comune di Ventasso: pubblicazione online illecita dell'elenco degli ammessi a una selezione riservata alle categorie protette, con diffusione di dati relativi alla salute
Comune di Ventasso: pubblicazione illecita dell'elenco degli ammessi a una selezione riservata alle categorie protette
Il provvedimento riguarda il Comune di Ventasso e la diffusione online dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta di una procedura selettiva per l'assunzione di un esecutore amministrativo, riservata alle categorie protette ai sensi della l. 68/1999. Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione abbia determinato una diffusione illecita di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L'istruttoria è stata avviata a seguito di un reclamo ex art. 77 GDPR e di una segnalazione dell'ANAC. Dagli accertamenti è emerso che sul sito web istituzionale era accessibile l'elenco degli ammessi alla prova scritta, con indicazione di giorno, ora e luogo della convocazione.
Il Comune ha rappresentato che la vicenda si collocava in un contesto di riorganizzazione successivo alla fusione con altri comuni e che la gestione delle procedure concorsuali era stata affidata all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano nell'ambito di convenzioni per la gestione associata delle funzioni. Ha inoltre sostenuto che l'Unione fosse titolare del trattamento per tali attività e che la pubblicazione fosse avvenuta per errore, poi rimossa.
Ruoli privacy di Comune e Unione
Il Garante ha ricostruito i ruoli sostanziali delle parti, ritenendo che la procedura fosse stata indetta dal Comune per soddisfare un proprio obbligo di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette. L'Unione, in base alla convenzione richiamata negli atti, operava come responsabile del trattamento per conto del Comune.
L'Autorità ha richiamato i principi del GDPR in materia di titolare e responsabile, evidenziando che la ripartizione dei ruoli dipende dall'assetto concreto delle attività effettivamente svolte e non dalla sola qualificazione formale contenuta in convenzioni o contratti. La titolarità del trattamento, dunque, restava in capo al Comune, quale ente che perseguiva la finalità pubblica della selezione e della copertura del posto.
Diffusione online e violazione della disciplina sui dati sanitari
Il Garante ha rilevato che la pubblicazione dell'elenco degli ammessi a una procedura riservata alle categorie protette comportava la rivelazione indiretta di dati relativi alla salute. Ha richiamato il divieto di diffusione dei dati sanitari previsto dall'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy e i limiti posti dagli artt. 5, 6 e 9 GDPR.
È stato considerato irrilevante, ai fini dell'illiceità, che l'ente abbia successivamente rimosso il file e che questo sia rimasto accessibile solo tramite link diretto non indicizzato per un certo periodo: la diffusione era comunque avvenuta per un arco temporale significativo e in assenza di un'adeguata base giuridica.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- l'art. 6 GDPR, quale base giuridica del trattamento;
- l'art. 9 GDPR, in tema di categorie particolari di dati;
- l'art. 5 GDPR, per i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- l'art. 2-ter del Codice privacy, per i trattamenti dei soggetti pubblici;
- l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, che vieta la diffusione dei dati relativi alla salute.
Il Garante ha inoltre richiamato la normativa e gli orientamenti in materia di pubblicità dei concorsi pubblici e di pubblicazione online degli atti amministrativi, sottolineando che la trasparenza non autorizza la diffusione di dati eccedenti o vietati.
Valutazione finale e sanzione
L'Autorità ha escluso i presupposti per misure correttive ulteriori, poiché gli effetti della condotta risultavano esauriti con la rimozione del contenuto. Ha tuttavia dichiarato l'illiceità del trattamento e applicato l'art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo la violazione unica e riconducibile a un medesimo trattamento.
Ai fini della quantificazione, il Garante ha considerato:
- il numero degli interessati coinvolti, pari a 12;
- la durata della pubblicazione;
- il carattere colposo della violazione e le difficoltà organizzative dell'ente;
- la particolare delicatezza dei dati coinvolti;
- la collaborazione prestata dal Comune;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 8.000. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e fatto contestato
Il procedimento è nato da un reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR e da una segnalazione ANAC. L'Autorità ha verificato che sul sito del Comune era consultabile l'elenco degli ammessi alla prova scritta di una selezione per un posto di esecutore amministrativo riservato alle categorie protette, con indicazione di data, ora e luogo della convocazione.
Ruoli di Comune e Unione nella gestione della procedura
Dall'istruttoria è emerso che la selezione era stata indetta dal Comune di Ventasso per coprire un posto in pianta organica in adempimento degli obblighi di assunzione di cui alla l. 68/1999. L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano operava quale responsabile del trattamento per conto del Comune, non potendo la mera qualificazione formale dei rapporti escludere la titolarità sostanziale del Comune rispetto alla procedura e ai relativi trattamenti.
Illiceità della pubblicazione e norme violate
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione dell'elenco degli ammessi, relativo a una procedura riservata alle categorie protette, abbia reso conoscibili informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. Tale diffusione è stata qualificata come priva di idonea base giuridica e contraria agli artt. 5, 6 e 9 GDPR, oltre che agli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice privacy, che vietano la diffusione dei dati relativi alla salute.
Valutazione del Garante sulla pubblicità dei concorsi
Il provvedimento richiama le regole sulla pubblicazione online degli atti concorsuali e ribadisce che la trasparenza amministrativa consente la diffusione solo nei limiti previsti dalla normativa di settore. In particolare, non è consentita la pubblicazione di atti intermedi come l'elenco degli ammessi, né di informazioni che rivelino indirettamente dati sanitari, anche quando il riferimento sia mediato da norme sulle categorie protette.
Sanzione e criteri di quantificazione
Considerata l'unicità della condotta, il numero limitato di interessati, la durata della pubblicazione, il fatto che la diffusione riguardasse dati sensibili relativi alla salute, la natura colposa della violazione, le difficoltà organizzative dell'ente, la collaborazione prestata e l'assenza di precedenti, il Garante ha determinato la sanzione in 8.000 euro, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'art. 83 GDPR.
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