Cassazione Civile, Ordinanza n. 04572/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI/IMU relativi agli anni 2008-2012 emessi da un Comune per un immobile intestato al Ministero della Difesa. Il Ministero sosteneva che l’immobile fosse esente da imposta perché utilizzato come "organismo di protezione sociale" per finalità istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, e non per fini ricettivi in senso proprio. Con il primo motivo deduceva la violazione della disciplina sull’esenzione degli immobili posseduti dallo Stato e destinati ai compiti istituzionali. Con il secondo motivo, subordinato, lamentava la violazione delle norme processuali e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta in appello avrebbe provato l’uso istituzionale dell’immobile come sede dell’organismo di protezione sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato che l’esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti pubblici opera solo quando il bene sia direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente. Nel caso concreto, l’immobile era utilizzato come soggiorno marino a pagamento, con connotati di attività ricettiva ed economica, in favore di dipendenti e familiari, sicché non ricorreva la destinazione diretta e immediata ai compiti istituzionali richiesta dalla norma. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992
immobili posseduti dallo Stato destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
L’esenzione richiede che l’immobile sia di un ente pubblico e sia direttamente e immediatamente impiegato per i compiti istituzionali; non basta un uso solo indiretto o mediato, neppure se collegato a finalità di interesse pubblico.
art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011
Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina ICI, ma la Corte decide la controversia applicando il principio dell’art. 7 D.Lgs. n. 504/1992.
artt. 1829 e ss. D.Lgs. n. 66/2010
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura istituzionale dell’utilizzo dell’immobile, ma non idonei a superare il criterio tributario restrittivo dell’esenzione.
artt. 464 e 465 D.P.R. n. 90/2010
Le norme definiscono gli organismi di protezione sociale, ma la loro natura e finalità non comportano automaticamente l’esenzione tributaria del bene utilizzato.
art. 1 D.M. n. 521/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sugli organismi di protezione sociale.
art. 3 D.M. n. 521/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sugli organismi di protezione sociale.
art. 24 D.P.R. n. 616/1977
Richiamato dal ricorrente, senza specifico rilievo decisivo nella motivazione.
art. 19 L. n. 382/1978
Richiamato dal ricorrente, senza specifico rilievo decisivo nella motivazione.
art. 5 L. n. 559/1993
Richiamato dal ricorrente, senza specifico rilievo decisivo nella motivazione.
art. 8 D.Lgs. n. 264/1997
Richiamato dal ricorrente, senza specifico rilievo decisivo nella motivazione.
art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo per contestare il mancato esame della documentazione prodotta in appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento all’efficacia probatoria degli atti e della documentazione prodotta.
art. 15 D.Lgs. n. 66/2010
Citato per descrivere le funzioni del Ministero della Difesa, ma non per fondare l’esenzione tributaria del bene.
Massime di principio
- L’esenzione ICI/IMU per gli immobili posseduti dallo Stato o da enti pubblici spetta solo quando il bene sia direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente.
- Non è sufficiente un utilizzo dell’immobile solo mediato o funzionale a finalità pubbliche in senso lato: occorre che nell’immobile si svolga l’attività istituzionale propria dell’ente possessore.
- L’uso dell’immobile per attività ricettive a pagamento, anche se inserite in un contesto organizzativo volto al benessere del personale, ha natura economica e non integra di per sé la destinazione esclusiva ai compiti istituzionali richiesta per l’esenzione.
- Le norme di esenzione tributaria, in quanto derogatorie ed eccezionali, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente previste.
- Ai fini dell’esenzione, è decisivo il rapporto diretto tra immobile e funzione istituzionale dell’ente; il mero collegamento con esigenze del personale o con un pubblico interesse non basta.
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