Sentenza del 24/08/2018 n. 21080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società, l'11 dicembre 2006, una comunicazione di recupero di 19.986 euro relativa a un'agevolazione fiscale qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione europea n. 2005/315/CE. La contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di recupero, poiché la decisione europea imponeva la restituzione entro due mesi dalla sua notifica. Le commissioni tributarie di merito avevano accolto questa tesi. In Cassazione, l'Agenzia ha contestato sia la motivazione della sentenza regionale sia, soprattutto, l'interpretazione del termine bimestrale e della disciplina europea e nazionale sul recupero degli aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché i vizi denunciati erano stati prospettati con parametri processuali non corretti: l'omessa motivazione apparente doveva essere dedotta come nullità della sentenza e l'omessa pronuncia come violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, stabilendo che il termine di due mesi previsto dalla decisione della Commissione europea non è un termine decadenziale perentorio entro il quale lo Stato deve necessariamente concludere il recupero. Esso costituisce, al più, una condizione di procedibilità per consentire alla Commissione di adire la Corte di giustizia contro lo Stato inadempiente. Il recupero resta soggetto al termine decennale previsto dal diritto dell'Unione e deve essere garantito secondo il principio di effettività. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Articoli 107 e 108 TFUE
Gli aiuti di Stato incompatibili devono essere soppressi o modificati nel termine fissato dalla Commissione; in caso di mancata conformità, la Commissione può adire la Corte di giustizia.
Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono vincolanti e impongono allo Stato nazionale di procedere al recupero degli aiuti incompatibili.
Regolamento CE n. 659/1999, articoli 12, 14 e 15
Il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure dello Stato membro, purché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva; i poteri di recupero sono soggetti a un periodo limite di dieci anni.
Il termine rilevante per impedire il recupero è quello decennale, mentre il termine bimestrale contenuto nella decisione della Commissione non comporta la decadenza dello Stato dal potere di recuperare l'aiuto.
Decisione della Commissione europea n. 2005/315/CE
L'Italia ingiunge a tutti i beneficiari di rimborsare, entro due mesi dalla notifica della decisione, gli aiuti illegalmente concessi maggiorati degli interessi.
Il termine di due mesi non è un termine decadenziale perentorio per l'esercizio del potere di recupero, ma può essere inteso come termine il cui mancato rispetto consente alla Commissione di valutare un ricorso contro lo Stato per inadempimento.
Legge n. 29 del 2006, articolo 24
La disciplina nazionale prevedeva termini per la presentazione dell'attestazione e per il versamento degli importi dovuti, rispettivamente entro novanta giorni e nei sessanta giorni successivi.
La legge nazionale di attuazione ha introdotto una procedura specifica e termini propri per consentire il recupero degli aiuti, incompatibili con una lettura del termine europeo come decadenza automatica.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 43
Termine ordinario di decadenza per l'accertamento fiscale.
Secondo la giurisprudenza richiamata, il termine decadenziale nazionale non si applica quando impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con una decisione europea definitiva.
Articolo 11 Costituzione
La normativa interna deve essere coordinata con gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Le norme nazionali che ostacolano il recupero effettivo di aiuti di Stato incompatibili devono essere disapplicate in favore del diritto dell'Unione.
Articoli 360, comma 1, n. 4 e n. 5, 112 e 132 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra violazione dell'art. 112 c.p.c.; la motivazione meramente apparente comporta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
I vizi processuali devono essere denunciati attraverso il corretto motivo di ricorso per Cassazione; la qualificazione errata del vizio rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Quando una decisione europea impone il recupero di un aiuto di Stato incompatibile, il semplice ritardo dell'Amministrazione nazionale non determina automaticamente la decadenza dal potere di recupero.
- Il termine indicato dalla Commissione per la restituzione può avere funzione ordinatoria o processuale nei rapporti tra Commissione e Stato, senza trasformarsi necessariamente in un termine decadenziale opponibile dal beneficiario.
- In materia di aiuti di Stato prevalgono il principio di effettività del diritto dell'Unione e il termine di prescrizione europeo applicabile, normalmente decennale, rispetto alle norme interne che renderebbero impossibile il recupero.
- Il beneficiario non può fare affidamento definitivo su un'agevolazione dichiarata incompatibile da una decisione europea definitiva; l'interesse alla certezza del diritto non prevale sull'obbligo di restituzione.
- Nel ricorso per Cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: l'omessa pronuncia va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre la motivazione solo apparente va denunciata come nullità della sentenza.
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