Cassazione Penale, Sentenza n. 849/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento dell'01/08/2024 che aveva modificato l'obbligo di presentazione a carico di Manna, misura derivante da un DASPO del Questore di Agrigento del 02/05/2023 convalidato dal GIP. Il Procuratore denunciava la "carenza di potere" del GIP, sostenendo che, una volta convalidato il provvedimento questorile, solo il Questore avrebbe potuto modificarne le prescrizioni e che il GIP non poteva incidere sul regime imposto dal Questore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di un interesse concreto e attuale dell'ufficio ricorrente alla rimozione del provvedimento impugnato: l'ordinanza del GIP era stata adottata in relazione al trasferimento del titolo sportivo dall'ASD Canicattì alla società Castrum Favara, circostanza che avrebbe reso inefficaci il DASPO e l'ordine di presentazione se non fosse intervenuta la modifica. Inoltre, la Corte ha valutato anche il merito della censura e l'ha ritenuta infondata, richiamando l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice per le indagini preliminari, già investito della convalida del provvedimento questorile, è competente a decidere sulla revoca o modifica dell'obbligo di presentazione, dovendo verificare la persistenza degli elementi che giustificano la limitazione di libertà.
Norme richiamate
Legge 401/1989, art. 6, comma 5 (art. 6, comma secondo)
La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale recente secondo cui il GIP, una volta convalidato il provvedimento questorile, è competente a decidere su richieste di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione; la disposizione è stata oggetto di letture divergenti in passato ma l'orientamento prevalente tutela il controllo giudiziale sulle misure che incidono sulla libertà personale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)
Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016 (Di Santo); Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009 (D'Angelo); Sez. 3, n. 34404 del 05/07/2022 (Bagni); Sez. 3, n. 23435 del 20/01/2020 (Scarano); Sez. 3, n. 6526 del 04/12/2019 (Manzari); Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017 (D'Ilio)
Viene richiamato il percorso giurisprudenziale: orientamenti più datati attribuivano al Questore la competenza esclusiva alla modifica/revoca; orientamenti più recenti (a partire da Di Santo 2016 e confermati in seguito) ritengono invece che il GIP resti competente a valutare revoca o modifica dell'obbligo di presentazione, alla luce della rilevanza della libertà personale.
Massime di principio
- Il pubblico ministero deve dimostrare un interesse concreto e attuale per impugnare in Cassazione un provvedimento del GIP; l'assenza di tale interesse determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se la modifica del provvedimento GIP è stata adottata per conservare gli effetti pertinenti (es. in caso di trasferimento del titolo sportivo di una società), può venir meno l'interesse dell'ufficio a chiederne la rimozione.
- Sull'obbligo di presentazione previsto dall'art. 6 della L. 401/1989 l'orientamento consolidato è che il GIP, già investito della convalida, è competente a decidere su richieste di revoca o modifica, perché si tratta di misure che incidono sulla libertà personale e richiedono controllo giudiziale.
- Occorre verificare il quadro giurisprudenziale più recente prima di fondare un ricorso su una presunta esclusiva competenza del Questore: la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto il ruolo del GIP.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve spiegare il "quid" concreto del proprio interesse e, se si contesta la competenza, fornire argomentazioni che tengano conto del principio di tutela della libertà personale e della giurisprudenza più aggiornata.
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