Sentenza n. 965/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 993/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 07.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11003/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi € 1.500,00, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, per tre annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 giugno 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito prova dell'esecuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché proposta per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché il passaggio in giudicato della sentenza. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione, inclusi gli adempimenti contabili e di pagamento. Ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, e con limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza impone all'amministrazione di conformarsi a quanto deciso.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso infruttuosamente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora quale misura compulsoria e di garanzia dell'effettività della tutela, purché non manifestamente iniqua; nel caso concreto la penale è stata parametrata agli interessi legali e limitata al 10% dell'importo dovuto.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela cui assolve la penalità di mora.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; il giudicato posto in esecuzione ne aveva riconosciuto l'applicazione alla ricorrente per tre annualità.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa accerta un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, nel caso deciso, al contenuto della pronuncia.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza, ove il giudicato non sia stato adempiuto.
- In assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine assegnato e può nominare sin dall'origine un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato avente contenuto patrimoniale; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento, fino all'adempimento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario, e con un limite massimo necessario a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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