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Sentenza

Sentenza n. 14287/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del -OMISSIS- - notificato in data 24/11/2022 - recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202301139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della l. 91/1992, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il diniego si fondava su pregiudizi di polizia e procedimenti penali riguardanti il marito e due figli conviventi, ritenuti indicativi di inaffidabilità, mancata integrazione nella comunità nazionale e criticità del contesto familiare. La ricorrente ha contestato l’inesatta rappresentazione delle pendenze: il marito e uno dei figli erano incensurati; quest’ultimo, già minorenne, era stato prosciolto per irrilevanza del fatto con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’adozione del diniego; l’altro figlio era stato prosciolto, successivamente al diniego, dall’accusa di spaccio. È stato inoltre dedotto che le condotte dei figli non avevano collegamenti con l’ambito familiare o con il sostentamento economico, che i pregiudizi relativi al marito risalivano a circa vent’anni prima e non avevano condotto a condanne, e che una figlia della ricorrente aveva ottenuto la cittadinanza italiana, all’esito di una valutazione riferita al medesimo nucleo familiare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Ministero aveva fondato la decisione su una serie di pregiudizi di polizia senza considerare circostanze decisive già documentate prima dell’adozione dell’atto, in particolare il proscioglimento definitivo di uno dei figli per irrilevanza del fatto. Tale omissione ha comportato carenza istruttoria e vizio della motivazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto rilevanti, ai fini della riedizione del potere, l’assoluzione intervenuta dopo il diniego nei confronti dell’altro figlio, l’assenza di condanne a carico del marito nonostante il lungo tempo trascorso e l’avvenuta concessione della cittadinanza a una figlia appartenente allo stesso nucleo familiare. L’Amministrazione dovrà quindi rivalutare la domanda sulla base dell’effettiva situazione penale dei familiari e delle circostanze documentate. Le ulteriori censure sono state assorbite; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana è esercitata nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione, il cui esercizio deve tuttavia fondarsi su un’istruttoria completa e su una motivazione coerente con la situazione effettiva dell’istante e del contesto familiare considerato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, nella quale erano state rappresentate le pendenze penali poi contestate dalla ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità degli interessati in relazione all’oscuramento dei dati personali e giudiziari.

Massime di principio

  • Nell’esercizio della discrezionalità in materia di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione deve valutare l’effettiva situazione penale e personale posta a fondamento del diniego, senza trascurare circostanze decisive già intervenute e documentate prima dell’adozione del provvedimento.
  • L’omessa considerazione del proscioglimento definitivo dell’interessato o di un suo familiare, quando il diniego si fonda proprio sui relativi pregiudizi di polizia, integra carenza istruttoria e vizia la motivazione del provvedimento di diniego.
  • Nella rivalutazione della domanda di cittadinanza possono assumere rilievo anche circostanze sopravvenute al diniego, quali l’assoluzione dell’indagato, quando incidano direttamente sull’attendibilità e sulla consistenza degli elementi utilizzati dall’Amministrazione per negare la cittadinanza.
  • La valutazione delle condotte dei familiari non può esaurirsi nel richiamo astratto al rapporto di parentela: l’Amministrazione deve esaminare concretamente la natura, l’attualità, la gravità e gli esiti giudiziari dei fatti, anche considerando il tempo trascorso e l’eventuale assenza di condanne.
  • Quando l’Amministrazione abbia già valutato il medesimo nucleo familiare ai fini della concessione della cittadinanza a un altro componente, tale circostanza deve essere considerata nella nuova istruttoria, pur non imponendo automaticamente un esito identico.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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