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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17814/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 303, comma 4, c.p.p. (termine complessivo basato sulla pena edittale massima) mentre avrebbe dovuto applicare i termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1 (in particolare lett. c) e lett. d) tramite il comma 2 in caso di regresso), con conseguente riduzione del termine complessivo (anche in considerazione del raddoppio previsto dall'art. 304, comma 6). Morabito contesta inoltre che il Tribunale abbia considerato la pena edittale massima anziché la pena concretamente irrogata ai fini del calcolo dei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, nel caso di "doppia conforme" o di sentenza di legittimità che annulla con rinvio limitatamente a questioni sanzionatorie o aggravanti lasciando intatta l'affermazione di responsabilità per i reati che sorreggono il titolo cautelare, si è formato giudicato parziale e si applicano i termini di custodia previsti dall'art. 303, comma 4, c.p.p. (calcolati sulla cornice edittale massima), non i termini di fase più brevi. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 304, comma 6, il riferimento è alla pena edittale prevista dalla legge per il reato e non alla pena concreta inflitta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.p.

    comma 1 (lett. c) e lett. d), comma 2, comma 4

    Comma 1 fissa i termini di fase; lett. d) rinvia al comma 4 se vi è stata condanna in primo grado. Comma 2 dispone il regresso dei termini in caso di annullamento con rinvio, ma opera con riferimento ai termini di fase quando non è formato il giudicato. Comma 4 stabilisce il termine complessivo non rapportato alla pena inflitta in concreto ma alla pena edittale massima per il reato quando l'affermazione di responsabilità è ormai definitiva (doppia conforme)

  • art. 304 c.p.p.

    Fissa un limite massimo (il "massimo dei massimi") pari al doppio dei termini di fase e prevede, per il computo, il riferimento alla pena edittale prevista dalla legge; non va interpretato come basato sulla pena concreta inflitta

  • art. 305 c.p.p.

    Norma richiamata in tema di proroghe delle misure cautelari; il comma 4 dell'art. 303 tiene conto anche delle proroghe ex art. 305

  • art. 13 Cost.

    Principio costituzionale della tutela della libertà personale e del criterio di proporzionalità nell'imposizione della carcerazione preventiva; viene invocato per sostenere l'interpretazione più favorevole alla libertà, ma la Corte chiarisce che la proporzionalità richiede regole differenziate secondo l'esistenza o meno del giudicato

  • Sentenza Corte costituzionale n. 299/2005 e ordinanza n. 292/1998

    Riconoscono art. 304, comma 6, come norma di chiusura che individua un limite insuperabile per la durata complessiva della custodia nelle ipotesi di termini di fase e di regresso; tali pronunce sono coerenti con l'applicazione ai casi di fase e regressione ma non impediscono l'applicazione dell'art. 303, comma 4, nei casi di giudicato parziale/doppia conforme

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 4 n. 31875/2023; Sez. 4 n. 17037/2008; Sez. 2 n. 45095/2021; Sez. 6 n. 12993/2020; Sez. 2 n. 6613/2014; Sez. 1 n. 453/2022; Sez. 1 n. 30526/2023; sent. n. 6144/2013)

    Consolidato orientamento di Cassazione secondo cui: a) se l'annullamento con rinvio non incide sull'affermazione di responsabilità già passata in doppia conforme, si applica l'art. 303, comma 4; b) ai fini dell'art. 304, comma 6, si considera la pena edittale e non la pena concreta; c) l'art. 303, comma 2, si applica per il regresso relativo ai reati non ancora coperti da giudicato

Massime di principio

  • Se l'annullamento con rinvio non tocca l'affermazione di responsabilità già consolidata (doppia conforme o giudicato parziale), per il calcolo della durata massima della custodia cautelare si applica l'art. 303, comma 4, c.p.p., con riferimento alla pena edittale massima del reato
  • L'art. 303, comma 2, e le relative regole sui termini di fase (art. 303, comma 1) si applicano quando il regresso riguarda reati per i quali non si è formato il giudicato: in tali ipotesi valgono i termini di fase più stringenti e le regole di raddoppio/limite di art. 304, comma 6
  • Ai fini del computo del limite previsto dall'art. 304, comma 6, conta la pena edittale prevista dalla legge per il reato (non la pena concreta inflitta in sentenza)
  • In presenza di misure cautelari fondate su più reati, se alcuni reati sono ormai coperti da condanna irrevocabile e altri no, occorre calcolare separatamente: per i reati irrevocabili si applicano i termini dell'art. 303, comma 4; per quelli non irrevocabili si applicano i termini di fase (comma 1) e le regole sul regresso (comma 2)
  • Il principio di proporzionalità e la tutela della libertà personale non escludono l'applicazione di termini più ampi quando l'affermazione di responsabilità risulti consolidata, perché in tali casi il rischio che la responsabilità venga ribaltata è ridotto

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