Sentenza del 02/02/2021 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Irpef - Iva - Avviso di intimazione - Prescrizione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha stabilito che, ove l'intimazione di pagamento si riferisca a cartelle regolarmente notificate e non opposte, il termine applicabile per la riscossione è quello della prescrizione ordinaria: il termine decennale. Di conseguenza la pretesa di riscossione è soggetta al termine di 10 anni; decisione favorevole al ricorrente nella misura in cui la riscossione risultava prescritta o doveva essere valutata alla luce del decennale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali (riguardanti Irpef e Iva), deducendo che l'azione di riscossione fosse prescritta; le cartelle erano regolarmente notificate e non erano state impugnate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come quadro normativo della riscossione coattiva; interpretato nel senso che l'intimazione relativa a cartelle regolarmente notificate e non opposte è assoggettata al termine prescrizionale ordinario (decennale).
Cass. civ., sent. n. 16814/2014
Giurisprudenza di legittimità richiamata in conformità al principio secondo cui la riscossione mediante intimazione su cartelle regolarmente notificate e non impugnate segue il termine prescrizionale ordinario (10 anni).
Massime di principio
- Se una cartella esattoriale è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata, la riscossione tramite intimazione è soggetta al termine di prescrizione ordinario (10 anni).
- Verificare sempre la validità e la regolarità della notifica: vizi di notifica possono modificare la decorrenza del termine prescrizionale.
- Se il contribuente ha proposto opposizione o impugnazione nei termini, il regime prescrizionale può subire effetti diversi (sospensione, interruzione); dunque valutare la presenza di atti interruttivi o sospensivi.
- Il principio vale per pretese fiscali derivanti da cartelle (es. Irpef, Iva) salvo che disposizioni specifiche prevedano termini diversi; accertare norme speciali per singoli tributi o fattispecie.
- Per determinare l'inizio del termine prescrizionale occorre ricostruire documentalmente le date rilevanti (notifica della cartella, esigibilità del credito, eventuali atti interruttivi).
- In caso di dubbi procedurali è opportuno richiedere la produzione degli atti di notifica e verificare se vi siano state azioni interruttive della prescrizione da parte dell'ente creditore.
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