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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18060/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: 1) violazione di legge e inosservanza di norme processuali (artt. 178 e 179, lett. c) c.p.p.) per mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), dedotto alla luce della presunta volontà dell'imputato di aiutare la parte civile

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha accertato, esaminando le ricevute di invio/consegna PEC e il registro informatizzato, che la citazione era regolarmente notificata al difensore originario (avv. Massimiliano Ceddia) in data 14/01/2020 e che non era stata tempestivamente eccepita in primo grado (tra l'altro il nuovo difensore partecipò al processo depositando nomina e revoca). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., motivando che le espressioni contestate erano gratuite e ripetitive e quindi non riconducibili alla particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Delitto per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la Corte non ha messo in discussione la qualificazione del fatto

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni: la Corte ha ritenuto che la notifica telematica fosse regolare sulla base delle ricevute PEC e del registro informatizzato, non ostacolata dall'assenza di sottoscrizione autografa dei documenti informatici

  • art. 179 lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità soggettive/temporali delle notifiche; la Corte ha verificato che i requisiti sostanziali della notificazione erano rispettati

  • art. 606 lett. b), c) e e) cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per Cassazione invocati: la Corte ha valutato i motivi dedotti secondo tali lettere e li ha ritenuti infondati o non specifici

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di ricorso in Cassazione; richiamato in relazione alla formulazione e ai limiti dei motivi dedotti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché le condotte/espessioni erano gratuite e ripetitive e quindi non riconducibili a fatto di lieve entità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La validità della notificazione telematica può essere comprovata mediante ricevute PEC e annotazioni nel registro informatizzato anche in assenza di firma autografa sui documenti informatici, purché sia identificabile l'invio e la consegna
  • Se il difensore o l'imputato non eccepiscono la carenza di notifica in primo grado, il rilievo processuale rischia di essere perduto nelle fasi successive; l'assenza di tempestiva contestazione indebolisce il motivo in sede di legittimità
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della gravità, offensività e ripetitività del fatto: atteggiamenti o espressioni gratuite e reiterate difficilmente giustificano la non punibilità per particolare tenuità
  • Motivi di impugnazione formulati in modo generico o con richiamo indeterminato alle risultanze dibattimentali sono spesso destinati al rigetto per carenza di specificità e di motivazione
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione è abituale l'imposizione di spese e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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