Cassazione Penale, Sentenza n. 18060/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) violazione di legge e inosservanza di norme processuali (artt. 178 e 179, lett. c) c.p.p.) per mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), dedotto alla luce della presunta volontà dell'imputato di aiutare la parte civile
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha accertato, esaminando le ricevute di invio/consegna PEC e il registro informatizzato, che la citazione era regolarmente notificata al difensore originario (avv. Massimiliano Ceddia) in data 14/01/2020 e che non era stata tempestivamente eccepita in primo grado (tra l'altro il nuovo difensore partecipò al processo depositando nomina e revoca). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., motivando che le espressioni contestate erano gratuite e ripetitive e quindi non riconducibili alla particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Delitto per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la Corte non ha messo in discussione la qualificazione del fatto
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni: la Corte ha ritenuto che la notifica telematica fosse regolare sulla base delle ricevute PEC e del registro informatizzato, non ostacolata dall'assenza di sottoscrizione autografa dei documenti informatici
art. 179 lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina le modalità soggettive/temporali delle notifiche; la Corte ha verificato che i requisiti sostanziali della notificazione erano rispettati
art. 606 lett. b), c) e e) cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per Cassazione invocati: la Corte ha valutato i motivi dedotti secondo tali lettere e li ha ritenuti infondati o non specifici
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di ricorso in Cassazione; richiamato in relazione alla formulazione e ai limiti dei motivi dedotti
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché le condotte/espessioni erano gratuite e ripetitive e quindi non riconducibili a fatto di lieve entità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La validità della notificazione telematica può essere comprovata mediante ricevute PEC e annotazioni nel registro informatizzato anche in assenza di firma autografa sui documenti informatici, purché sia identificabile l'invio e la consegna
- Se il difensore o l'imputato non eccepiscono la carenza di notifica in primo grado, il rilievo processuale rischia di essere perduto nelle fasi successive; l'assenza di tempestiva contestazione indebolisce il motivo in sede di legittimità
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della gravità, offensività e ripetitività del fatto: atteggiamenti o espressioni gratuite e reiterate difficilmente giustificano la non punibilità per particolare tenuità
- Motivi di impugnazione formulati in modo generico o con richiamo indeterminato alle risultanze dibattimentali sono spesso destinati al rigetto per carenza di specificità e di motivazione
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione è abituale l'imposizione di spese e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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