Cassazione Penale, Ordinanza n. 05654/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il Tribunale ha applicato a un imputato la pena concordata per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il motivo era formulato in modo del tutto generico e, soprattutto, investiva profili non deducibili nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, essendo ammessi soltanto i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in senso tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza necessità di trattazione ordinaria.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90
indica il titolo di reato oggetto del patteggiamento, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 309/1990
riferimento alla disciplina sugli stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze diverse sono inammissibili.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è di per sé sufficiente se non si colloca entro uno dei motivi tassativi esperibili contro il patteggiamento.
- La formulazione generica del motivo di ricorso, quando si risolva in censure non consentite contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., giustifica la declaratoria di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può pronunciare de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa.
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