Cassazione Penale, Sentenza n. 41740/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di tentato riciclaggio (art. 648-bis c.p., con riferimento agli artt. 56 e 648-bis c.p.) sostenendo: assenza di prova che le somme sul conto di gioco e i tentativi di prelievo fossero provento della frode informatica; mancata prova della conoscenza della provenienza illecita da parte del Monterosso; valutazione basata su presunzioni generiche e indizi non univoci (es. possibile presenza simultanea di più utenti nella stessa sala giochi o uso di un unico punto di accesso alla rete); insufficiente riconducibilità a Monterosso di account quali "haigiocato365", "mamma365" e "il pazzo69" (solo similitudine dei nickname e parentela); valore probatorio nullo delle amicizie su Facebook; mancata identificazione degli autori della frode informatica presupposto; assenza di adeguata verifica tecnica circa il fenomeno del "chip dumping"; infine, censura per carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto a specifiche doglianze di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello e quella di primo grado siano conformi e si integrino reciprocamente, formando un unico corpo motivazionale che giustifica la decisione. I primi due motivi sono stati considerati impugnazioni di merito (fatti) e quindi inammissibili in Cassazione: la valutazione del compendio probatorio (account riconducibili al ricorrente, acquisizione di documenti d'identità, connessioni social, gestione di un'azienda di scommesse familiare, utilizzo dello stesso indirizzo IP per accessi a diversi account, tentativi di prelievo tramite Postepay) è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi tali da consentire il sindacato di legittimità. È stato confermato che il reato presupposto era una frode informatica commessa da ignoti che ha consentito l'accredito artificioso di somme su conti di gioco e che il comportamento del Monterosso (inserimento delle somme sul proprio conto di gioco collegato a Postepay e tentativo di prelievo) integra atti idonei e diretti non equivoci alla monetizzazione, anche se i prelievi non sono riusciti per il blocco del conto: pertanto la fattispecie del tentato riciclaggio è adeguatamente provata. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente confutato le deduzioni difensive e non era tenuta a replicare punto per punto ogni censura se la motivazione complessiva contrasta logicamente con le deduzioni opposte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato perché rileva la disciplina della tentata partecipazione a reati (riferimento alla tentata azione in combinazione con il reato di riciclaggio). Nel caso, il tentativo di riciclaggio è stato ritenuto configurato anche se le operazioni di prelievo non sono andate a buon fine.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio. La Corte ha ritenuto che le condotte del Monterosso (ricezione e tentativo di monetizzazione delle somme tramite conto di gioco e carta Postepay) costituiscano atti idonei e diretti in modo inequivoco a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa, integrando il tentativo di riciclaggio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione.
Giurisprudenza di Cassazione (principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello)
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 (Musumeci) e successive
Principio secondo cui, se le due decisioni di merito sono conformi sui punti denunciati, la sentenza di appello e quella di primo grado si integrano e formano un unico corpo motivazionale; la Corte di legittimità può valutare congiuntamente entrambe.
Giurisprudenza di Cassazione (no sindacato sui fatti in sede di legittimità)
Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024 (Pepe); Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024 (De Francesco)
Principio che limita il sindacato della Corte di Cassazione sugli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito se sorretti da motivazione logica e coerente; ribadito anche il principio che il tentativo di riciclaggio è punibile quando siano posti in essere atti idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, anche se non perfettamente riusciti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se consistono in contestazioni di merito; in Cassazione bisogna proporre vizi di legittimità (errori di diritto, violazioni di norme di procedimento o di diritto sostanziale).
- La conformità tra sentenza di primo grado e sentenza di appello produce un unico corpo motivazionale; la motivazione di appello può integrare o richiamare quella di primo grado e questo è sufficiente a giustificare la decisione, purché complessivamente coerente.
- Indizi e circostanze (intestazione di account, documenti d'identità acquisiti, connessioni social, gestione di attività afferente al settore, coincidenza di indirizzi IP, temporalità ravvicinata tra giocate sospette e tentativi di prelievo, uso di strumenti di pagamento intestati all'imputato) possono, valutati nel loro insieme, costituire prova indiziaria idonea a fondare la responsabilità per riciclaggio, anche in assenza dell'identificazione degli autori della frode informatica che ha generato i proventi.
- Il fenomeno del "chip dumping" può essere accertato per via logico-indiziaria se la combinazione delle risultanze mostra pattern coerenti con condotte concordate finalizzate a trasferire fiches da più conti verso uno solo; non è sempre necessaria una perizia tecnica se le risultanze probatorie sono convergenti e spiegano il meccanismo fraudolento.
- La prova della consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da condotte concrete (es. creazione/uso di account in modo strumentale, transito delle somme su conti collegati a strumenti di prelievo intestati all'imputato, immediata finalità di monetizzazione), non richiedendo sempre una confessione o la prova diretta della conoscenza.
- Le operazioni fallite di prelievo non escludono la configurabilità del tentativo di riciclaggio se sono stati posti in essere atti idonei e inequivocabili diretti alla monetizzazione del profitto illecito.
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