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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego dell’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione presso il Centro Svizzero -OMISSIS- di -OMISSIS-, dal 30/3/2026 al 2/5/2026, ex art. 3 del DM 3/11/1989.

Giustizia amministrativa202600271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione presso una clinica svizzera

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’autorizzazione, adottato dall’azienda sanitaria sulla base del parere negativo del Centro Regionale di Riferimento, deducendo: genericità e insufficienza della motivazione, per mancata dimostrazione dell’inadeguatezza o inferiorità delle cure praticate in Svizzera rispetto a quelle disponibili in Italia; difetto di istruttoria in relazione alla particolare complessità clinica; mancata prova del rifiuto familiare di precedenti proposte di presa in carico e mancata indicazione del programma terapeutico concretamente praticabile presso tali strutture; omessa valutazione dell’effettiva equivalenza delle cure offerte dall’ospedale regionale rispetto a quelle estere; omessa considerazione della relazione specialistica che evidenziava l’insufficienza della terapia ambulatoriale e il rischio di pregiudicare i miglioramenti conseguiti interrompendo le cure all’estero; comportamento discriminatorio per età e disparità di trattamento rispetto ad altri pazienti autorizzati a ricevere analoghe cure in Svizzera. Il TAR, rilevata d’ufficio la questione, ha esaminato preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario quale autorità munita di giurisdizione. Il TAR ha ritenuto applicabile l’orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui le controversie relative al rimborso o all’autorizzazione per cure sanitarie di altissima specializzazione all’estero, quando si assume che le prestazioni non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, riguardano il diritto soggettivo fondamentale alla salute. Tale diritto non è suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica dell’amministrazione nella valutazione dei presupposti sanitari. La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando non sia richiesto il rimborso di spese già sostenute, ma l’annullamento del diniego di autorizzazione, poiché il contenuto della domanda resta diretto alla tutela del diritto alla salute. Il giudice ordinario non può annullare, revocare o modificare l’atto amministrativo, ma può interpretare la domanda come volta all’accertamento del diritto a ottenere l’autorizzazione sulla base delle valutazioni tecniche attribuite alla pubblica amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 DM 3/11/1989

    Disciplina la richiesta di autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione; l’atto impugnato è stato adottato nell’ambito di tale procedura.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti; il TAR lo ha applicato dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e avere sentito le parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per la previa segnalazione alle parti della questione rilevabile d’ufficio relativa al difetto di giurisdizione.

  • art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Il giudice ordinario, pur munito di giurisdizione sul diritto alla salute, incontra il limite di non poter annullare, revocare o modificare l’atto amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’autorizzazione o al rimborso di cure sanitarie di altissima specializzazione all’estero, quando si deduce che le prestazioni non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario perché attengono al diritto soggettivo fondamentale alla salute.
  • Il diritto alla salute non si affievolisce in interesse legittimo per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla pubblica amministrazione nella valutazione dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’interessato chieda formalmente l’annullamento del diniego amministrativo di autorizzazione alle cure all’estero e non il rimborso di spese già sostenute: la qualificazione della domanda dipende dalla posizione sostanziale tutelata, costituita dal diritto alla salute.
  • In tali controversie il giudice ordinario non può annullare, revocare o modificare l’atto amministrativo, ma può interpretare la domanda come richiesta di accertamento del diritto a ottenere l’autorizzazione, sulla base delle valutazioni non discrezionali ma meramente tecniche attribuite all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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