Cassazione Penale, Sentenza n. 37376/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva condannato l'imputato per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti; la Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) non si applica quando l'appellante è detenuto, anche se per altra causa, perché in tal caso la notificazione deve essere eseguita a mani proprie a tutela dell'effettivo diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU). Per tale motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; tuttavia, secondo la Corte, tale obbligo non opera se l'imputato appellante è detenuto, dovendosi procedere alla notificazione a mani proprie del detenuto.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale rilevante per le formalità di impugnazione; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle regole sulle notificazioni e sulle formalità dell'impugnazione.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Principio invocato per garantire il diritto di accesso effettivo alla giustizia: la necessità di proteggere il diritto del detenuto ad impugnare induce a preferire la notificazione a mani proprie rispetto all'applicazione automatica della nuova formalità.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte interpreta la portata della modifica alla luce delle garanzie costituzionali e convenzionali.
Massime di principio
- La prescrizione formale prevista dall'art. 581, comma 1-ter (deposizione della dichiarazione o elezione di domicilio insieme all'atto) non si applica se l'appellante è detenuto: in questo caso la notificazione va eseguita a mani proprie per preservare l'accesso effettivo alla giustizia.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità di un'appello per omissioni formali, il giudice d'appello deve verificare lo stato di detenzione dell'imputato e la possibilità di notificazione personale; l'errata omissione di tale verifica può comportare annullamento in Cassazione.
- Per difensori: quando il cliente è detenuto, indicare lo stato di detenzione nell'atto e, se possibile, curare che la notificazione sia disposta a mani proprie; se l'imputato non è detenuto, rispettare l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio per evitare l'inammissibilità.
- Per giudici: bilanciare l'applicazione delle nuove formalità processuali con i principi di effettività dell'accesso alla giustizia e i diritti convenzionali, seguendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (es. Shermadhi).
- L'esistenza di una detenzione anche per altra causa costituisce elemento decisivo per escludere l'automatica applicazione della sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter.
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