Sentenza n. 1310/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intera durata della sua permanenza a scuola (40 ore settimanali), o in subordine, di assegnargli un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; nonchè, se del caso, mediante annullamento/disapplicazione previa sospensiva: A) del P.E.I. anno scolastico 2025-2026 del 31.10.2025 dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, Protocollo -OMISSIS- e del verbale GLO Protocollo -OMISSIS- a.s. 2025-2026 dell’alunno -OMISSIS-, frequentante la -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, documenti che hanno determinato in 22 le ore di sostegno scolastico, in luogo delle 40 a lui necessitanti; B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI e verbale GLO relativi all'anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui hanno previsto 22 ore di sostegno settimanali invece della copertura dell'intero orario scolastico di 40 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, frequentante la scuola primaria per 40 ore settimanali, era stato riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. La diagnosi funzionale prescriveva il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità. Il PEI descriveva la necessità costante della presenza del docente di sostegno per lo svolgimento delle attività, l'organizzazione del materiale, la pianificazione e il mantenimento dell'attenzione, ma determinava il fabbisogno in misura inferiore all'orario scolastico e, secondo il testo della sentenza, indicava nel documento 18 ore, mentre il provvedimento complessivamente impugnato ne attribuiva 22. Il verbale GLO non forniva una motivazione specifica sul numero di ore necessario. La ricorrente ha dedotto, in particolare, eccesso di potere per contraddittorietà interna, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando che la determinazione non fosse calibrata sulle esigenze individuali del minore e che fosse stata adottata senza considerare adeguatamente la gravità della disabilità, la documentazione sanitaria, l'andamento evolutivo e la necessità di copertura integrale del tempo scuola.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico precedentemente adottato e ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondato il ricorso perché il PEI e il verbale GLO non avevano considerato l'effettivo fabbisogno del minore e mancavano di un adeguato percorso istruttorio e motivazionale riferito alla sua specifica condizione. La motivazione risultava inoltre apodittica e contraddittoria: da un lato descriveva la necessità di un supporto costante, dall'altro determinava un numero di ore insufficiente senza spiegare le ragioni della scelta. Il giudice ha escluso che la quantificazione potesse fondarsi su criteri astratti collegati al tipo di scuola, su esigenze organizzative o sul contenimento della spesa pubblica. Ha valorizzato la certificazione di handicap grave, la diagnosi funzionale con indicazione del rapporto in deroga, il PEI dell'anno precedente, l'assenza di miglioramenti e l'età del minore. Ha annullato il PEI e il verbale GLO, ordinando all'amministrazione di riesercitare la funzione entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di assegnare al minore 40 ore di sostegno, conformandosi ai principi indicati. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
portatore di handicap in situazione di gravità
La certificazione di handicap grave costituisce elemento centrale nella determinazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 2 Costituzione
La scuola è considerata anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, oltre che luogo di esercizio del diritto allo studio e all'inclusione.
art. 29 c.p.a.
È la base processuale dell'azione di annullamento esercitata contro il PEI e il verbale GLO.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l'adozione della misura cautelare monocratica poi confermata dal Collegio.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave deve essere fondata sul suo effettivo fabbisogno individuale, risultante dalla documentazione sanitaria e scolastica e dall'osservazione evolutiva, e non su criteri astratti riferiti al tipo di scuola o a esigenze organizzative e di contenimento della spesa.
- Il PEI deve contenere una motivazione coerente e specifica sul numero di ore di sostegno assegnate. È illegittimo il documento che descriva la necessità di un supporto costante e, senza adeguata spiegazione, determini un numero di ore significativamente inferiore.
- La diagnosi funzionale che prescriva il rapporto in deroga per gravità, insieme alla certificazione di handicap grave, al PEI precedente e agli ulteriori atti istruttori disponibili, deve essere concretamente considerata dall'amministrazione nella quantificazione del sostegno.
- Nelle situazioni di disabilità grave, il sostegno può giungere sino alla copertura integrale del tempo scuola quando ciò sia richiesto dalle esigenze individuali dell'alunno; non possono giustificare una riduzione le sole esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.
- L'annullamento del PEI e del verbale GLO produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di rieditare gli atti entro il termine fissato dal giudice, applicando i criteri individualizzati indicati nella sentenza e assicurando il numero di ore di sostegno corrispondente al fabbisogno accertato.
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