Sentenza n. 5140/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 511/2025 dell’11 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione in materia di carta elettronica del personale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 511/2025, relativa all'erogazione della carta elettronica e dei buoni elettronici per la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 511/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero all'erogazione di buoni elettronici per complessivi importi individuali di euro 500,00, euro 1.000,00, euro 2.500,00 ed euro 2.500,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione in eccedenza. Le ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarato l'obbligo del Ministero di adempiere e che fosse nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Ministero dovrà assegnare a ciascuna ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e procedere all'emissione dei buoni elettronici negli importi stabiliti dal giudicato, maggiorati degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione riconosciuta. Il TAR ha inoltre nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Al commissario sono stati attribuiti tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, qualora l'intervento si renda necessario, è stato determinato in euro 1.200,00, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
È la base normativa del diritto dei docenti di ruolo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, cui si riferiva il giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accoglimento, che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia decorso il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi sanciti dal titolo.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione un'attività vincolata e puntualmente determinata, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per adempiere all'obbligo amministrativo.
- Le spese dell'eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidate anticipatamente dal giudice dell'ottemperanza.
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