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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1794

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1794 della Commissione, dell’8 settembre 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2025 fino al 29 settembre 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

Normativa europea32025R1794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel periodo di riferimento indicato. Le informazioni comprendono le curve dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, distinti per valuta e mercato nazionale. L’atto è adottato con urgenza per garantire disponibilità immediata dei dati e uniformità di calcolo tra operatori e autorità competenti.

Informazioni tecniche trimestrali per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai fini di Solvibilità II, applicabili alle segnalazioni dal 30 giugno 2025 al 29 settembre 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2025 fino al 29 settembre 2025. Riguarda le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati. È atto direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE; non disciplina esclusioni soggettive ulteriori rispetto all’ambito generale di applicazione della direttiva.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (30 giugno 2025 - 29 settembre 2025)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1794 della Commissione completa il quadro operativo di Solvibilità II stabilendo, per un determinato trimestre di segnalazione, le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono impiegare nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità dichiarata nei considerando è assicurare condizioni uniformi di calcolo, rapidità di disponibilità dei dati e coerenza prudenziale tra imprese e autorità competenti.

Finalità e base normativa

L’atto è adottato sulla base della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. I considerando chiariscono che le informazioni tecniche devono fondarsi sui dati di mercato di fine giugno 2025, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 4 luglio 2025 e pubblicati ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva. La Commissione sottolinea inoltre l’urgenza dell’adozione e l’esigenza, per motivi prudenziali, che tutte le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.

Ambito soggettivo e temporale

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva Solvibilità II. Esso riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2025 fino al 29 settembre 2025. L’articolo 2 precisa che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2025.

Informazioni tecniche richieste

L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di informazioni tecniche da utilizzare per ciascuna valuta interessata:

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, necessarie per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
  • gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, ai sensi dell’articolo 77 quinquies.

Contenuto degli allegati tecnici

L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità, per varie valute. Le tabelle coprono durate residue da 1 a 150 anni e includono, tra le altre, euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corone islandese e norvegese, franco svizzero, valute nordamericane e asiatiche, nonché dollaro australiano, canadese, USA, renminbi-yuan e yen.

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Gli spread sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. L’allegato distingue tre grandi categorie di esposizioni:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, con valori per singolo Stato/mercato e regola secondo cui, per durate da 11 a 30 anni, lo spread è pari a quello della durata di 10 anni;
  • esposizioni verso enti finanziari, con tabelle distinte per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
  • altre esposizioni, anch’esse suddivise per valuta, classe di merito di credito e durata.

L’allegato III stabilisce gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espressi in punti base, per i mercati assicurativi nazionali associati alle valute elencate. Per l’euro l’aggiustamento è indicato per molti Stati membri; sono inoltre fissati valori specifici per altre valute e mercati, tra cui, ad esempio, 37 punti base per la lira sterlina nel Regno Unito, 49 per la corona islandese, 35 per la corona norvegese, 24 per il dollaro australiano, 22 per il dollaro canadese, 48 per il dollaro USA, 14 per lo yen e valori negativi per il franco svizzero e il renminbi-yuan.

Profili applicativi per gli operatori

Per i professionisti del settore assicurativo, il regolamento ha impatto diretto sul calcolo di solvibilità e sulle segnalazioni periodiche, poiché impone l’uso di un set comune di parametri tecnici nel periodo considerato. In particolare, le imprese devono applicare le curve dei tassi, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti di volatilità esattamente come riportati negli allegati, senza elaborazioni autonome per il periodo coperto dall’atto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è firmato l’8 settembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 settembre 2025. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 30 giugno 2025. La sua natura è quella tipica del regolamento UE: obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e periodo di applicazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2025 al 29 settembre 2025 (articolo 1, paragrafo 1).

Contenuto delle informazioni tecniche

Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima (allegato I); gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III) (articolo 1, paragrafo 2).

Riferimenti alla direttiva Solvibilità II

Il regolamento si colloca nell’ambito della direttiva 2009/138/CE e richiama, per le metodologie di calcolo, gli articoli 77 (migliore stima), 77 quater (aggiustamento di congruità) e 77 quinquies (aggiustamento per la volatilità), oltre all’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, quale base giuridica dell’atto.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 giugno 2025 (articolo 2).

Natura vincolante

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Allegati tecnici

L’allegato I riporta le curve dei tassi privi di rischio per numerose valute, con durate da 1 a 150 anni; l’allegato II contiene gli spread fondamentali per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per altre esposizioni, distinti per valuta, classe di merito di credito e durata; l’allegato III fissa gli aggiustamenti per la volatilità, espressi in punti base, per i mercati assicurativi nazionali associati alle valute elencate.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionesolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziari

Testo integrale

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