Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1787

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione, dell’8 settembre 2025, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R1787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sia nella categoria degli additivi nutrizionali sia in quella degli additivi organolettici. La Commissione si fonda sul parere EFSA, che ne conferma la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso previste, con alcune cautele specifiche per i ruminanti e per la protezione degli utilizzatori. L’allegato disciplina composizione, metodo di analisi, condizioni d’impiego, etichettatura e misure di protezione, nonché un tenore massimo raccomandato per l’uso come aromatizzante.

Autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, in funzione sia di additivo nutrizionale sia di aromatizzante.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai fabbricanti/importatori che immettono sul mercato la L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. Copre l’uso come additivo nutrizionale, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", e come additivo organolettico, gruppo funzionale "aromatizzanti"; per quest’ultimo è consentito anche l’inserimento nelle premiscele, nonché l’uso nell’acqua di abbeveraggio per l’uso nutrizionale, mentre non è autorizzato l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; l’autorizzazione decorre secondo le condizioni dell’allegato e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi per tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 autorizza l’immissione sul mercato e l’impiego della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 28 gennaio 2025.

Contesto e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama, nei considerando, che il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. La domanda era riferita alla L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, con richiesta di classificazione sia come additivo nutrizionale, nel gruppo degli aminoacidi, sia come additivo organolettico, nel gruppo degli aromatizzanti. Il richiedente aveva chiesto anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma per gli aromatizzanti tale uso non è consentito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e la relativa domanda è stata ritirata.

Valutazione scientifica e cautele

Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso proposte l’additivo non presenta problemi di sicurezza per il ceppo produttore e risulta sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente. L’Autorità ha tuttavia evidenziato che la sostanza è irritante per gli occhi e per le vie respiratorie, pur non essendo irritante per la pelle né sensibilizzante cutaneo.

L’EFSA ha inoltre concluso che:

  • la L-arginina è una fonte efficace dell’aminoacido per tutte le specie non ruminanti;
  • nei ruminanti, per essere pienamente efficace, deve essere protetta dalla degradazione ruminale;
  • è efficace anche come aromatizzante nell’alimentazione animale.

Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Oggetto dell’autorizzazione e categorie funzionali

L’articolo 1 autorizza la sostanza specificata nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi indicate. Le due destinazioni autorizzate sono:

  • categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi";
  • categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale "aromatizzanti".

Condizioni specifiche di impiego per l’uso nutrizionale

Per la L-arginina usata come aminoacido:

  • l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio;
  • gli operatori devono assicurare che la L-arginina sia protetta dalla degradazione ruminale quando impiegata nei ruminanti;
  • nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua;
  • l’etichetta deve indicare il tasso di umidità;
  • l’etichetta deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

La Commissione sottolinea anche, nei considerando, la necessità di avvertire l’utilizzatore di tenere conto dell’apporto complessivo di aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali.

Condizioni specifiche di impiego per l’uso come aromatizzante

Per l’uso come aromatizzante:

  • l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela;
  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • l’etichetta deve riportare un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%;
  • se il livello d’uso in premiscela comporta il superamento di tale tenore, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Nel testo dei considerando la Commissione osserva che, per l’uso come aromatizzante, non vi sono motivi di sicurezza per fissare un tenore massimo vincolante; tuttavia, il tenore massimo raccomandato viene indicato in etichetta per favorire il controllo.

Sicurezza degli utilizzatori

Poiché la sostanza è irritante per occhi e vie respiratorie, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per occhi e vie respiratorie.

Identificazione e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo con numero 3c367, denominazione L-arginina, composizione minima pari a L-arginina ≥ 98% sulla sostanza secca, in forma solida. La sostanza attiva è descritta come L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, con denominazione IUPAC "Acido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico", formula chimica C6H14N4O2 e numero CAS 74-79-3.

Per i controlli analitici sono previsti:

  • per l’identificazione nell’additivo, la monografia "L-arginine monograph" del Food Chemical Codex;
  • per la determinazione nell’additivo e nell’acqua, cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS);
  • per la determinazione nelle premiscele e nei mangimi composti, lo stesso metodo IEC-VIS con richiamo al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 29.9.2035 sia per l’impiego come additivo nutrizionale sia per l’impiego come aromatizzante.

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed evidenzia la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 è autorizzata come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sia nella categoria "additivi nutrizionali" (gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi") sia nella categoria "additivi organolettici" (gruppo funzionale "aromatizzanti"), alle condizioni fissate nell’allegato.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

La Commissione richiama il parere EFSA del 28 gennaio 2025, secondo cui l’additivo è sicuro per il ceppo produttore, per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente; è irritante per occhi e vie respiratorie, ma non per la pelle e non è sensibilizzante cutaneo. Per i ruminanti, se impiegato come aminoacido, deve essere protetto dalla degradazione ruminale. L’EFSA lo considera efficace come fonte di L-arginina per le specie non ruminanti e come aromatizzante.

Condizioni particolari d’impiego

Per l’uso come aromatizzante non è fissato un tenore massimo giuridico, ma nell’allegato è previsto un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio per l’impiego come L-arginina nutrizionale; il richiedente aveva ritirato la domanda relativa all’uso nell’acqua per il gruppo degli aromatizzanti.

Requisiti di etichettatura

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; per l’uso nutrizionale deve essere indicata anche la stabilità nell’acqua. Deve essere indicato il tasso di umidità sull’etichetta dell’additivo. Per l’uso come aminoacido, l’etichetta deve riportare l’avvertenza sul bilanciamento degli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio. Per l’uso come aromatizzante, se il livello d’uso in premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per occhi e vie respiratorie.

Metodo di analisi e identificazione

L’allegato richiama come metodo per l’identificazione la monografia "L-arginine monograph" del Food Chemical Codex; per la determinazione dell’arginina nell’additivo e, a seconda del caso, nell’acqua, nelle premiscele e nei mangimi composti, è prevista la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), con richiamo anche al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione per premiscele e mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

Per entrambe le destinazioni d’uso indicate nell’allegato, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 29.9.2035.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettaturamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.