Regolamento (UE) 2025/2003
Regolamento delegato (UE) 2025/2003 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna in modo sostanziale il regime UE dei prodotti a duplice uso, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821. L’intervento recepisce le revisioni intervenute nel 2024 nei regimi internazionali di controllo e gli ulteriori impegni accettati dagli Stati membri nel 2025, per garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza e non proliferazione. Per gli operatori si tratta di un aggiornamento molto ampio delle voci controllate in ambiti sensibili come nucleare, chimico, biologico, elettronica avanzata, telecomunicazioni, crittografia, sensori, laser, navigazione, materiale navale e aerospazio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione immediata nell’intero territorio dell’Unione.
Aggiornamento dell’elenco UE dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo, mediante sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori coinvolti nell’esportazione, transito, intermediazione, assistenza tecnica e trasferimento di prodotti a duplice uso dall’Unione europea verso Paesi terzi, nonché alle autorità nazionali competenti in materia di controllo delle esportazioni. L’effetto principale è l’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, che contiene l’elenco comune UE dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le esclusioni e note interne all’allegato, incluse numerose esenzioni per specifici usi civili, quantitativi minimi, prodotti di consumo, apparecchiature medicali, applicazioni aeronautiche civili, ricerca scientifica di base e tecnologie/software di pubblico dominio, secondo le singole voci.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso
Il regolamento delegato (UE) 2025/2003 modifica il regolamento (UE) 2021/821 limitatamente all’elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo, sostituendo integralmente l’allegato I. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare il diritto UE alle modifiche adottate nel 2024 nei principali regimi internazionali di non proliferazione e controllo delle esportazioni e agli ulteriori impegni accettati dagli Stati membri nel maggio 2025.
Effetti giuridici e decorrenza
L’atto non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna la lista tecnica delle voci controllate che determinano quando esportazione, transito, intermediazione, assistenza tecnica e trasferimento richiedono autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Logica dell’allegato I sostituito
L’allegato I è riorganizzato per categorie merceologiche, con un indice articolato in:
- Parte I: note generali, definizioni, acronimi;
- Categorie 0-9, relative rispettivamente a materiali nucleari, materiali speciali, materiali elettronici, calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione, sensori e laser, navigazione, materiale navale e materiale aerospaziale/propulsione.
Il sistema di controllo è fortemente tecnico: le voci sono individuate da parametri quantitativi, soglie di prestazione, composizione, purezza, dimensioni, frequenze, potenze, precisioni, temperature e caratteristiche costruttive. In molti casi la controllabilità dipende anche dalla presenza di software e tecnologia specificamente progettati per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione dei beni elencati.
Categoria 0 – materiali nucleari, impianti e apparecchiature
La categoria 0 copre il nucleo del controllo nucleare: reattori nucleari, loro componenti, impianti di separazione isotopica dell’uranio e del plutonio, conversione dell’uranio, produzione di acqua pesante/deuterio, fabbricazione di elementi di combustibile e riprocessamento del combustibile irraggiato. Include inoltre materiali nucleari quali uranio naturale e impoverito, materie fissili speciali, deuterio e acqua pesante, grafite idonea all’uso in reattori, composti resistenti all’UF6, plutonio-238, nettunio-237, boro-10 arricchito, elio-3, litio-6 arricchito, zirconio a basso contenuto di afnio, trizio e radionuclidi specifici.
Le voci sono accompagnate da numerose esclusioni di piccola entità o per usi civili non nucleari, ad esempio:
- quantità minime di uranio o di materie fissili in componenti sensibili di strumenti;
- impieghi civili non nucleari dell’uranio impoverito (schermi, imballaggi, zavorre, contrappesi entro certi limiti);
- grafite non destinata a reattori nucleari;
- prodotti medicali o quantità sotto soglia di alcuni radionuclidi.
Categoria 1 – materiali speciali e relative apparecchiature
La categoria 1 riguarda materiali compositi, fibre, polimeri avanzati, ceramiche, leghe e sostanze chimiche ad alta prestazione o potenzialmente rilevanti per usi militari, aerospaziali, energetici o nucleari. Vi rientrano, tra l’altro, materiali compositi ad alte prestazioni, fibre di carbonio, vetro e aramidiche, resine e poliimmidi speciali, leghe di alluminio, titanio, magnesio, niobio, berillio, afnio, tungsteno, renio, boro, litio-6, trizio e materiali per l’industria missilistica e nucleare.
La categoria include anche:
- apparecchiature per la produzione di compositi e fibre;
- apparecchiature per metalli in polvere, propellenti e materiali energetici;
- apparecchiature e materiali per la produzione di trizio e per la separazione isotopica del litio;
- sostanze chimiche e precursori chimici per armi chimiche;
- agenti biologici, tossine, organismi geneticamente modificati e patogeni per l’uomo, gli animali e le piante.
Sono previste numerose soglie e esclusioni: ad esempio alcuni materiali sono esclusi se destinati a riparazioni di aeromobili civili, a usi sportivi/medici/industriali civili, o se presenti in quantità molto limitate. Le voci chimiche e biologiche contengono anche deroghe per miscele a basso tenore della sostanza controllata, secondo la destinazione verso Stati aderenti o non aderenti alla convenzione sulle armi chimiche.
Categoria 2 – trattamento e lavorazione dei materiali
La categoria 2 riguarda macchine utensili ad alta precisione, presse isostatiche, apparecchiature di deposizione e rivestimento, sistemi di misura e controllo dimensionale, robot industriali speciali, macchine per fluotornitura, bilanciamento, vibrazione e apparecchiature per la fabbricazione additiva di metalli. Le soglie si basano soprattutto su:
- accuratezza, ripetibilità e precisione di posizionamento;
- numero di assi coordinati;
- capacità di lavorazione di materiali avanzati;
- caratteristiche delle camere e delle pressioni di esercizio;
- tecniche di rivestimento e deposizione (CVD, PVD, ALD, impiantazione ionica, placcatura ionica, polverizzazione, ecc.).
Per gli operatori industriali, risultano rilevanti in particolare le voci su:
- macchine utensili a controllo numerico per tornitura, fresatura, rettifica ed EDM;
- macchine di misura a coordinate e sistemi di misura lineare/angolare al laser;
- apparecchiature per compositi, preimpregnati e materiali fibrosi;
- apparecchiature per processi chimici, biotecnologici e di trattamento dei materiali;
- apparecchiature di fabbricazione additiva metallica con monitoraggio in-process e controllo a circuito chiuso.
Sono presenti numerose esclusioni per macchine limitate a impieghi civili specifici, ad esempio produzione di ingranaggi, protesi dentarie, applicazioni medicali o automotive civili, nonché per talune macchine di tornitura/rettifica con dimensioni o configurazioni limitate.
Categoria 3 – materiali elettronici
La categoria 3 contiene il controllo più rilevante per semiconduttori, circuiti integrati, componenti elettronici, microonde, dispositivi per RF e apparecchiature di fabbricazione di semiconduttori. Vi rientrano:
- circuiti integrati avanzati, microprocessori, microcontrollori, ADC/DAC, FPGA/FPLD, MMIC, circuiti integrati ottici ed elettro-ottici;
- dispositivi per radiofrequenza, amplificatori, sintetizzatori, filtri, moduli trasmittenti/riceventi, componenti superconduttori;
- dispositivi di conversione e memorizzazione del segnale e prodotti per sistemi quantistici;
- apparecchiature di fabbricazione e litografia dei semiconduttori, inclusi sistemi EUV, ALD, CVD, incisione, deposizione e ispezione.
La disciplina è particolarmente dettagliata per quanto riguarda:
- soglie di frequenza di campionamento e risoluzione degli ADC;
- potenza di uscita e banda passante per MMIC e transistor a microonde;
- caratteristiche dei dispositivi logici programmabili e dei circuiti integrati per reti neurali;
- computer quantistici e componenti qubit, con soglie progressive basate sul numero di qubit fisici controllati, connessi e funzionanti e sull’errore C-NOT;
- apparecchiature per litografia EUV e maschere/reticoli correlati;
- processi avanzati di deposizione e incisione per la fabbricazione dei semiconduttori.
Sono previsti numerosi casi di esclusione, ad esempio per applicazioni automotive o ferroviarie civili, per alcuni circuiti integrati con tecnologia più matura, per determinati prodotti di largo consumo, e per apparecchiature non finalizzate ai processi sensibili elencati.
Categoria 4 – calcolatori
La categoria 4 disciplina i calcolatori elettronici, i supercalcolatori, i computer quantistici, gli acceleratori di calcolo e i sistemi ad alte prestazioni, insieme alle apparecchiature collegate e ai software correlati. Il criterio base è la prestazione di picco adattata (APP), misurata in teraFLOPS ponderati, con soglie diverse per:
- calcolatori digitali ad alte prestazioni;
- sistemi aggregati di processori;
- infrastrutture di interconnessione ad alta velocità;
- computer quantistici e componenti correlati.
Rientrano inoltre i sistemi di protezione e i prodotti che consentono o incorporano software di intrusione. La categoria include anche prodotti per elaborazione avanzata, calcolatori neurali, ottici e a reti sistoliche, oltre a moduli e componenti progettati per incrementare la prestazione mediante aggregazione di processori.
Le note chiariscono che talune apparecchiature di telecomunicazione o di rete locale vanno valutate anche rispetto alla categoria 5 e che alcune combinazioni di calcolatori e apparecchiature sono valutate in base all’apparecchiatura finale a cui sono essenziali.
Categoria 5 – telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione
La categoria 5 è divisa in due parti: telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione. Nella parte telecomunicazioni rientrano:
- apparati radio e reti di comunicazione avanzate;
- apparecchiature a spettro esteso, salti di frequenza e modulazione a banda ultralarga;
- antenne phased array orientabili elettronicamente;
- intercettazione e disturbo delle telecomunicazioni mobili;
- sistemi di radiogoniometria e sorveglianza IP;
- apparecchiature di telemetria e telecomando per missili e veicoli spaziali.
Nella parte sicurezza dell’informazione sono inclusi:
- prodotti crittografici, sistemi e software che usano algoritmi simmetrici o asimmetrici di specifica robustezza;
- prodotti per la crittografia quantistica;
- software e tecnologie per la sicurezza dell’informazione, la crittoanalisi, l’estrazione di dati grezzi e la neutralizzazione dei meccanismi di protezione;
- hardware/software per sviluppo, produzione e valutazione di funzionalità di sicurezza.
Le note di crittografia escludono una serie di prodotti di largo consumo o a uso civile, a condizione che la funzionalità crittografica non sia facilmente modificabile dall’utente e che vi siano le condizioni di disponibilità commerciale previste. Il testo distingue inoltre tra funzionalità crittografiche primarie e funzioni limitate a OAM, autenticazione, sistemi bancari, applicazioni industriali connesse e smart card/documenti elettronici.
Categoria 6 – sensori e laser
La categoria 6 copre sensori acustici, ottici e magnetici, radar, LIDAR, strumenti di misura di precisione e un’ampia gamma di laser. Sono disciplinati:
- sonar, idrofoni, sistemi di rilevazione subacquea e di posizionamento marino;
- rivelatori ottici, tubi intensificatori, matrici sul piano focale, camere ad alta velocità;
- magnetometri, gradiometri e gravimetri di precisione;
- radar e sistemi LIDAR ad alte prestazioni;
- laser continui, impulsivi, accordabili, a semiconduttore, a fibra, a CO, CO2, ecc.
La categoria contiene anche le tecnologie e i software per il trattamento in tempo reale dei dati acustici, la compensazione magnetica, l’ottica di precisione, la misura del fronte d’onda e la diagnostica laser. Le voci sono spesso soggette a numerose esclusioni per osservazione meteorologica, uso civile, telediffusione, applicazioni medicali, automotive civili o impiego di laboratorio.
Categoria 7 – materiale avionico e di navigazione
La categoria 7 disciplina accelerometri, giroscopi, sistemi inerziali, inseguitori stellari, apparecchiature di ricezione GNSS, altimetri, sistemi di navigazione subacquea, sistemi di comando di volo, complessi di guida e i relativi software e tecnologie. È una categoria chiave per prodotti impiegabili in:
- aeromobili;
- veicoli terrestri e navali ad alta precisione;
- missili e UAV con portata superiore a 300 km;
- piattaforme spaziali e veicoli di lancio.
L’allegato identifica soglie di stabilità di polarizzazione, errori di navigazione, precisione CEP, velocità angolare e caratteristiche di integrazione con riferimenti satellitari o basi di dati. Sono controllati anche i sistemi di volo attivo, i sistemi di comando elettrico o a fibre ottiche, i sistemi anticoppia per elicotteri e la tecnologia per la protezione EMP/EMI.
Categoria 8 – materiale navale
La categoria 8 riguarda veicoli sommergibili, navi di superficie speciali, sistemi di propulsione e controllo subacqueo, robot e manipolatori subacquei, sistemi di riduzione del rumore, apparecchiature di immersione e materiali per uso oceanico. Rientrano anche:
- sommergibili con o senza equipaggio e sistemi autonomi o tethered;
- sistemi di recupero oceanico ad alta capacità;
- sistemi di controllo automatizzato per navigazione subacquea;
- propulsori elettrici, idraulici, non dipendenti dall’aria e sistemi a cella a combustibile o Stirling per uso subacqueo;
- eliche speciali, sistemi di riduzione del rumore e schiume sintetiche per profondità elevate.
La categoria include software e tecnologie per produzione, revisione e uso di tali sistemi, oltre alle strutture di collaudo idrodinamico e alle tecnologie per veicoli di superficie particolarmente veloci o a piccola area di galleggiamento.
Categoria 9 – materiale aerospaziale e propulsione
La categoria 9 è dedicata a motori aeronautici e marini a turbina a gas, veicoli di lancio spaziale, razzi sonda, missili, UAV, sistemi di propulsione a razzo, veicoli di rientro, componenti strutturali e supporto al lancio. Comprende inoltre:
- motori turbofan/turbojet, motori marini, sistemi FADEC;
- motori a razzo a propellente liquido, solido, ibrido e a gel;
- veicoli spaziali, piattaforme spaziali e apparecchiature di missione;
- sistemi di guida, telemetria, comando, rientro e supporto al lancio.
Sono regolati anche i sistemi di prova aerodinamica, aerotermodinamica e vibrazionale, le camere ambientali, i banchi prova per motori, le apparecchiature di fabbricazione additiva per componenti aerospaziali e le tecnologie di produzione di turbine, combustori, pale e sistemi di controllo di volo. Il testo contiene numerose soglie tecniche, ad esempio su spinta, pressione, rapporto massa/propellente, velocità, autonomia e portata dei sistemi UAV o missilistici.
Note applicative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il rilievo operativo principale è la necessità di riesaminare immediatamente classificazione doganale, contrattualistica di esportazione e procedure di compliance tecnica alla luce del nuovo allegato I. Le voci sono fortemente tecniche e molte includono eccezioni: la verifica non può quindi essere affidata solo alla descrizione commerciale del bene, ma richiede confronto puntuale tra specifiche del prodotto, uso dichiarato, eventuali versioni software/firmware, tecnologia incorporata e destinazione finale. In pratica, il regolamento può incidere su licenze di esportazione, end-use/end-user checks, clausole contrattuali di garanzia della classificazione, screening delle controparti e documentazione tecnica da conservare a supporto della posizione dell’operatore.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 con il testo allegato al regolamento delegato. L’allegato contiene l’elenco comune UE dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento in funzione degli impegni internazionali
I considerando precisano che l’aggiornamento dell’allegato recepisce le modifiche intervenute nel 2024 nei regimi internazionali di controllo (Australia Group, MTCR, Nuclear Suppliers Group, intesa di Wassenaar, convenzione sulle armi chimiche) e gli ulteriori impegni accettati dagli Stati membri il 23 maggio 2025.
Ambito sostanziale dell’allegato I
L’allegato ristrutturato copre, per categorie e sottovoci, materiali, apparecchiature, software e tecnologie relativi a materiali nucleari, materiali speciali, elettronica, calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione, sensori e laser, materiale avionico e di navigazione, materiale navale e materiale aerospaziale/propulsione. Molte voci sono definite tramite soglie tecniche, prestazionali e dimensionali molto dettagliate.
Esenzioni, note e chiarimenti applicativi
L’allegato contiene numerose note generali e note tecniche che delimitano le voci controllate: esclusioni per pubblico dominio, ricerca scientifica di base, quantità minime di tecnologia o software necessarie per installazione, manutenzione o riparazione, prodotti di consumo, alcune applicazioni civili, apparecchiature medicali, dispositivi automotive o ferroviari civili e altri casi specificamente indicati nelle singole voci.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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