Regolamento (UE) 2025/1796
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1796 della Commissione, dell’8 settembre 2025, recante deroga, per l’anno 2025, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga eccezionale per il 2025 ai limiti massimi degli anticipi che gli Stati membri possono versare nell’ambito della PAC. La misura risponde a una situazione di emergenza caratterizzata da tensioni commerciali, effetti della guerra in Ucraina, conflitti in Medio Oriente ed eventi climatici estremi, che hanno aggravato i problemi di liquidità degli agricoltori. Vengono innalzate le percentuali massime di anticipo per i pagamenti diretti e per alcuni interventi di sviluppo rurale basati su superfici e animali. Il regolamento entra in vigore rapidamente ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Deroga temporanea per l’anno di domanda 2025 ai limiti ordinari degli anticipi PAC, con aumento delle percentuali massime versabili dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente all’anno di domanda 2025, in relazione agli anticipi sui pagamenti della politica agricola comune. Riguarda sia gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, sia gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del medesimo regolamento. Include inoltre le misure del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013. Non modifica in via generale il regime degli anticipi, ma opera come deroga eccezionale e temporanea ai limiti previsti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Deroga per gli anticipi PAC per l’anno di domanda 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1796 della Commissione introduce una deroga temporanea all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. La misura è adottata in un contesto qualificato come emergenziale, con l’obiettivo di attenuare le difficoltà di liquidità che colpiscono i produttori agricoli nell’Unione.
Contesto e presupposti della deroga
La Commissione richiama la facoltà prevista dall’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente di derogare ai limiti ordinari degli anticipi in caso di emergenza, su richiesta di uno Stato membro e per il periodo strettamente necessario. Dai considerando emerge che gli Stati membri hanno chiesto un aumento degli anticipi per l’anno di domanda 2025 a seguito di una combinazione eccezionale di fattori negativi: tensioni commerciali generate dagli aumenti unilaterali dei dazi statunitensi, guerra in Ucraina, conflitti in Medio Oriente e eventi meteorologici estremi.
Tali circostanze vengono descritte come capaci di perturbare le catene di approvvigionamento globali, aumentare i costi dei fattori di produzione agricoli, incidere sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli, nonché aggravare la volatilità delle condizioni commerciali internazionali. In aggiunta, siccità, gelate tardive, precipitazioni eccessive e inondazioni in alcune regioni sono indicate come ulteriori fattori di pressione sul settore agricolo.
Ambito di applicazione
La deroga opera per l’anno di domanda 2025 e riguarda gli Stati membri quando versano anticipi su:
- interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013;
- misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;
- interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Il regolamento non introduce nuovi regimi di sostegno, ma interviene esclusivamente sulle percentuali massime di anticipo ammissibili.
Nuove percentuali massime di anticipo
L’articolo 1 modifica in via eccezionale i massimali ordinari:
- per i pagamenti diretti e per le misure dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013, l’anticipo può arrivare fino al 70 %, in luogo del 50 % ordinario;
- per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, l’anticipo può arrivare fino all’85 %, in luogo del 75 % ordinario.
La misura riguarda quindi sia il primo pilastro della PAC sia specifiche misure territoriali e di sviluppo rurale, con un innalzamento differenziato dei massimali.
Effetti pratici e finalità
L’obiettivo dichiarato è consentire agli Stati membri di disporre di maggiore flessibilità nei pagamenti anticipati, così da sostenere la tesoreria delle aziende agricole in una fase di forte tensione sui costi e sui mercati. La Commissione ritiene che l’aumento degli anticipi sia proporzionato alla situazione emergenziale e limitato all’anno di domanda 2025.
Entrata in vigore e natura giuridica
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga sugli anticipi per i pagamenti diretti
Per l’anno di domanda 2025, in deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché per le misure dei capi IV dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013.
Deroga sugli anticipi per lo sviluppo rurale
Per l’anno di domanda 2025, in deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi per lo sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Base giuridica e natura eccezionale della misura
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente, in caso di emergenza e su richiesta di uno Stato membro, l’adozione di atti di esecuzione derogatori nella misura e per il periodo strettamente necessari.
Motivazione dell’intervento
La deroga è giustificata da una combinazione eccezionale di eventi avversi: aumenti unilaterali dei dazi statunitensi e tensioni commerciali, invasione dell’Ucraina da parte della Russia, conseguenze dei conflitti in Medio Oriente ed eventi meteorologici estremi. Tali fattori incidono sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime, compromettendo la liquidità dei produttori agricoli nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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