Cassazione Penale, Sentenza n. 09956/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di semilibertà e aveva concesso la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione perché, secondo il difensore, il Tribunale non avrebbe preso in esame una tempestiva e documentata istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata tramite PEC alle ore 20:48 del 22 aprile 2025 per concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Crotone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse invece esaminato e motivatamente respinto l'istanza di rinvio: il verbale d'udienza del 15 maggio 2025 contiene un foglio che riporta il rigetto motivato secondo cui, per costante giurisprudenza, l'impossibilità di nominare sostituti non può dipendere dalla volontà del condannato e non era stata specificata la ragione per cui in quella sede non potevano essere nominati sostituti processuali. Inoltre il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha eccepito nulla in udienza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
nomina del difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il richiamo certifica che era presente un difensore d'ufficio nominato ai sensi della norma; l'assenza di eccezione da parte del difensore in udienza è valutata negativamente ai fini dell'impugnazione.
costante giurisprudenza richiamata dal Tribunale
l'impossibilità di nominare sostituti non può dipendere dalla volontà del condannato
Principio applicato per rigettare l'istanza di rinvio: il richiedente deve dimostrare un impedimento non riconducibile alla propria scelta e deve spiegare perché non è possibile nominare sostituti; la sola comunicazione di un impegno professionale del difensore non è sufficiente senza adeguata motivazione e prova che renda impossibile la sostituzione.
Massime di principio
- Una richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere documentata tempestivamente e deve spiegare perché non è possibile nominare un difensore sostituto; la sola indicazione dell'impegno professionale può risultare insufficiente.
- Se viene nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.4 e questo è presente in udienza, è essenziale che il difensore formuli immediatamente le eccezioni o le riserve; la mancata eccezione in udienza indebolisce poi i motivi di impugnazione.
- Il verbale d'udienza e ogni foglio inserito nel processo sono prova cruciale: se il Giudice motiva il rigetto nel verbale, la Corte di legittimità tende a ritenere il vizio non fondato.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario garantire l'autosufficienza del ricorso (documentazione e motivi completi); il Procuratore generale può chiederne l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Quando si propone ricorso per mancata valutazione di istanze processuali, conviene allegare la prova certa della tempestiva trasmissione (ricevute PEC con datario inequivocabile) e dimostrare la sostanziale impossibilità di nominare sostituti.
- Il rigetto manifestamente motivato di una istanza di rinvio espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e, se previsto, a contributi a favore della Cassa delle ammende in caso di manifesta infondatezza del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09854/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09855/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09857/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09859/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09860/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09862/2026 del 16/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →