Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1982/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202402885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di abusi edilizi, con avviso dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere meri occupanti dell'immobile e non responsabili degli abusi, sicché l'ordine avrebbe potuto essere rivolto soltanto al proprietario e all'autore dell'abuso. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale, contestando che l'ordine fosse urgente e vincolato, anche perché gli abusi erano stati accertati otto mesi prima. Con il terzo motivo hanno lamentato il difetto di motivazione dell'ordinanza, ritenendo insufficiente l'elencazione degli abusi e necessaria una descrizione chiara e dettagliata, con qualificazione giuridica dei singoli interventi. Con il quarto motivo hanno dedotto ulteriore difetto di motivazione, sostenendo che modifiche di prospetti, opere interne e tramezzi non integrassero modifiche essenziali e contestando altresì la genericità dell'avviso relativo all'acquisizione gratuita dell'area di sedime.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l'indirizzo dell'Adunanza plenaria n. 9/2017, la legittimazione passiva rispetto al potere repressivo previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 spetta a chiunque abbia la disponibilità materiale dell'immobile o un rapporto con la cosa tale da consentire il ripristino della legalità, compreso il detentore che occupi il bene con il consenso del proprietario. La sanzione edilizia ha natura reale e ripristinatoria, non punitiva, sicché è irrilevante la responsabilità soggettiva nella realizzazione degli abusi. La stessa proposizione del ricorso è stata valorizzata come indice dell'interesse degli occupanti a conservare la situazione abusiva e della loro possibilità di rimuoverla. Sono state respinte anche le censure motivazionali: l'ordinanza richiamava il sopralluogo della polizia locale, indicava l'ubicazione degli abusi nei diversi piani dell'edificio, l'estensione degli ampliamenti e le destinazioni d'uso mutate, oltre a descrivere frazionamenti, modifiche interne, dei prospetti e della sagoma. Tale complessiva indicazione è stata ritenuta sufficiente ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, anche mediante riferimento all'atto istruttorio richiamato. Gli abusi devono inoltre essere valutati globalmente e non atomisticamente. L'avviso di acquisizione al patrimonio comunale non richiedeva una specifica ulteriore motivazione, trattandosi di effetto previsto direttamente dalla legge e destinato a essere formalizzato, in caso di inottemperanza, con successivo atto dichiarativo. Quanto alla partecipazione procedimentale, il giudice ha ritenuto che, una volta accertata l'infondatezza delle censure sostanziali, l'omissione costituisse irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non potendo incidere sul contenuto vincolato della decisione. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La legittimazione passiva rispetto all'ordine di demolizione non è limitata al proprietario o all'autore dell'abuso, ma comprende chi abbia la disponibilità materiale dell'immobile o un rapporto con la cosa idoneo a consentire la rimozione dell'abuso. La responsabilità soggettiva nella realizzazione dell'opera è irrilevante, trattandosi di potere repressivo di natura reale e ripristinatoria.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione costituisce effetto direttamente previsto dalla legge, da formalizzare mediante un successivo atto amministrativo dichiarativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dell'ordine di demolizione è soddisfatto quando il provvedimento, anche mediante il richiamo all'atto istruttorio, consente di individuare gli abusi, la loro collocazione e le principali caratteristiche, rendendo comprensibile l'oggetto del potere repressivo esercitato.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento dell'ordine di demolizione quando l'omissione non avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione vincolata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative costituisce irregolarità non invalidante quando, per la natura vincolata del potere e per l'accertata infondatezza delle censure sostanziali, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, la legittimazione passiva spetta non soltanto al proprietario e al responsabile dell'abuso, ma a chiunque abbia la disponibilità materiale dell'immobile o un rapporto con la cosa idoneo a consentire il ripristino della legalità edilizia, compreso il detentore con il consenso del proprietario.
  • Il potere repressivo degli abusi edilizi ha natura reale e ripristinatoria: mira a eliminare l'opera incompatibile con la disciplina urbanistico-edilizia e non a punire l'autore dell'illecito; pertanto, è irrilevante la responsabilità soggettiva del destinatario nella realizzazione dell'abuso.
  • Un ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando, anche mediante il richiamo agli accertamenti istruttori, descrive gli abusi, ne indica la collocazione e fornisce elementi sufficienti a individuarne estensione, destinazione e caratteristiche essenziali; non è necessaria una descrizione atomistica ulteriore quando gli interventi sono valutati complessivamente.
  • L'avviso dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non necessita di una motivazione autonoma e dettagliata sull'area interessata, poiché l'effetto acquisitivo discende direttamente dalla legge in caso di inottemperanza e sarà eventualmente formalizzato con un successivo atto dichiarativo.
  • Nei procedimenti repressivi edilizi a carattere vincolato, l'omessa partecipazione procedimentale non determina l'annullamento dell'ordine di demolizione quando sia accertato che il contraddittorio non avrebbe potuto modificare il contenuto della decisione, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.