Sentenza del 29/04/2016 n. 2506 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Cartella di pagamento - Assegni alimentari - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRPEF, degli assegni alimentari o di mantenimento corrisposti all'ex coniuge in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Il contribuente sosteneva che anche la somma versata in un'unica soluzione dovesse essere dedotta dal reddito. L'interpretazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR limita invece la deduzione agli assegni aventi natura periodica, corrisposti al coniuge e risultanti da un provvedimento giudiziario, con esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli.
La decisione
La deducibilità è stata riconosciuta soltanto per gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge. La somma versata una tantum, anche se prevista da un provvedimento giudiziario e qualificata come assegno di mantenimento, non è deducibile ai fini IRPEF. Ne consegue il rigetto della pretesa del contribuente limitatamente alla deduzione dell'importo corrisposto in un'unica soluzione e la legittimità della relativa ripresa fiscale o della cartella di pagamento.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 10, comma 1, lettera c)
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La norma richiede congiuntamente che il pagamento sia periodico, sia destinato all'ex coniuge e risulti da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono escluse sia le somme destinate ai figli sia quelle corrisposte una tantum.
Massime di principio
- Ai fini della deduzione IRPEF, non è sufficiente che il pagamento sia previsto da una sentenza o da un accordo omologato: deve avere natura periodica.
- Le somme corrisposte all'ex coniuge in un'unica soluzione, anche se finalizzate a definire o sostituire l'assegno di mantenimento, non sono normalmente deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR.
- La deduzione riguarda esclusivamente l'assegno destinato all'ex coniuge e non le somme destinate al mantenimento dei figli.
- Per sostenere la deducibilità è necessario poter documentare sia il provvedimento giudiziario, sia l'effettivo pagamento periodico delle somme, secondo gli importi e le modalità stabiliti.
- La qualificazione civilistica della somma come mantenimento non prevale sulla sua concreta modalità di corresponsione: il pagamento una tantum resta distinto dall'assegno periodico fiscalmente deducibile.
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