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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05076/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento risultante da estratto di ruolo e relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle indicate nell’estratto e di essere venuto a conoscenza della pretesa solo tramite la visura dell’estratto di ruolo; in sede di ricorso per cassazione ha censurato la decisione del Tribunale di Roma per violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato l’opposizione come tardiva per mancata impugnazione entro 30 giorni dalla conoscenza dell’estratto, senza considerare l’eccezione di prescrizione del credito. La resistente Roma Capitale ha depositato controricorso; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente, rispetto alle censure sul termine di impugnazione, il profilo dell’inammissibilità originaria della domanda, perché l’opposizione risultava sostanzialmente diretta contro l’estratto di ruolo. Richiamando il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, e il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 sull’applicabilità della norma ai processi pendenti, la Corte ha osservato che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche ipotesi di pregiudizio concreto non dedotte né provate nel caso di specie. Poiché il ricorrente non aveva allegato alcun pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, è mancato l’interesse ad agire; pertanto la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere iniziata. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per il mutamento normativo sopravvenuto; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa delle intimate; disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    termine perentorio di 30 giorni

    richiamato come termine invocato dal giudice di merito per ritenere tardiva l’opposizione, ma superato dalla successiva disciplina sull’estratto di ruolo.

  • art. 2697 c.c.

    censurato in ricorso, ma la Corte non accoglie la doglianza perché ritiene mancante l’interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare l’opposizione all’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la tutela avverso gli atti esecutivi.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021

    ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi di pregiudizio concreto.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è impugnabile

    norma ritenuta applicabile anche ai processi pendenti e decisiva per dichiarare inammissibile la domanda diretta contro l’estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016

    richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio concreto che consentono la diretta impugnazione di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato come riferimento per la verifica dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni che può integrare il pregiudizio rilevante.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio concreto che consente la tutela immediata.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza, perché la causa non poteva essere iniziata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro ruolo e cartella presuppone che il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio concreto tra quelli tipizzati dalla legge.
  • La legittimazione e soprattutto l’interesse ad agire sono condizioni dell’azione rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se mancano, la domanda è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata.
  • La sopravvenuta disciplina che chiarisce l’inesistenza dell’interesse alla tutela immediata contro l’estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, incidendo sulla valutazione dell’ammissibilità dell’azione anche nei giudizi già instaurati.
  • Quando il giudice di legittimità accerta che l’azione era originariamente improponibile o inammissibile per difetto di interesse, la cassazione può avvenire senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., con assorbimento delle censure di merito.
  • La mera deduzione della mancata notifica della cartella o della prescrizione del credito non basta, di per sé, a rendere ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, se non è allegato il pregiudizio concreto richiesto dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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