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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, concernente il riconoscimento delle somme dovute a titolo di carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese in base alla soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto pagamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo così venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Ha respinto la richiesta di condanna del Ministero alle spese per soccombenza virtuale e ha compensato integralmente le spese, poiché il ricorso era stato notificato erroneamente all’indirizzo PEC del Tribunale destinato al processo amministrativo telematico. Tale errore aveva impedito all’Avvocatura dello Stato e al Ministero di avere conoscenza del ricorso, determinando la loro mancata costituzione.

Norme richiamate

  • artt. 74 e 114 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata nelle forme previste per la decisione semplificata e nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del beneficio della carta elettronica del docente, le cui somme sono state pagate in esecuzione della sentenza posta a base dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La soccombenza virtuale non comporta necessariamente la condanna alle spese quando il ricorso sia stato notificato a un indirizzo PEC errato, tale da impedire all’amministrazione e all’Avvocatura dello Stato di averne conoscenza e di costituirsi in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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