Sentenza n. 439/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, concernente il riconoscimento delle somme dovute a titolo di carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese in base alla soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’avvenuto pagamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo così venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Ha respinto la richiesta di condanna del Ministero alle spese per soccombenza virtuale e ha compensato integralmente le spese, poiché il ricorso era stato notificato erroneamente all’indirizzo PEC del Tribunale destinato al processo amministrativo telematico. Tale errore aveva impedito all’Avvocatura dello Stato e al Ministero di avere conoscenza del ricorso, determinando la loro mancata costituzione.
Norme richiamate
artt. 74 e 114 c.p.a.
La sentenza è pronunciata nelle forme previste per la decisione semplificata e nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio della carta elettronica del docente, le cui somme sono state pagate in esecuzione della sentenza posta a base dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- La soccombenza virtuale non comporta necessariamente la condanna alle spese quando il ricorso sia stato notificato a un indirizzo PEC errato, tale da impedire all’amministrazione e all’Avvocatura dello Stato di averne conoscenza e di costituirsi in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →