Sentenza del 13/05/2016 n. 9831 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1997, fondato sul reddito di partecipazione attribuito a C.M. in proporzione alla sua quota nella società di persone. La Corte ha rilevato d'ufficio che, nelle controversie aventi a oggetto il reddito di una società di persone e quello imputato ai soci, l'accertamento è unitario: la decisione incide necessariamente sulla società e su tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali. Era quindi necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti, mentre il giudizio era stato svolto senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, quale giudice di primo grado, affinché il giudizio venga celebrato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Sono state compensate le spese dell'intero processo, anche perché il ricorso introduttivo era stato presentato prima del consolidarsi della giurisprudenza sul litisconsorzio necessario nelle controversie relative ai redditi delle società di persone.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Il reddito delle società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Tale meccanismo determina l'unitarietà dell'accertamento relativo alla società e ai soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti i litisconsorti necessari devono partecipare allo stesso giudizio; se ciò non avviene, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente, ricorrendone i presupposti, la riunione di procedimenti connessi, in alternativa o in coordinamento con l'integrazione del contraddittorio.
Art. 382, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di una nullità derivante dalla mancata partecipazione dei litisconsorti necessari, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti il reddito di una società di persone e il reddito imputato ai soci, la società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari, perché la decisione riguarda elementi comuni e inscindibili dell'accertamento.
- Se il ricorso è proposto soltanto dalla società o da uno dei soci, il giudice deve verificare d'ufficio l'integrità del contraddittorio e ordinare la partecipazione degli altri soggetti interessati.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del procedimento e della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- La controversia può essere trattata separatamente solo quando il soggetto deduce questioni strettamente personali, non incidenti sugli elementi comuni dell'accertamento societario e dei redditi imputati ai soci.
- La cassazione per difetto di contraddittorio comporta normalmente il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio, senza una decisione definitiva sulla correttezza dell'accertamento fiscale.
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