Cassazione Civile, Ordinanza n. 22493/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da opere edilizie realizzate su un immobile confinante: i ricorrenti avevano chiesto la tutela delle distanze legali e la demolizione o l'arretramento di un fabbricato principale e di un garage. Il Tribunale aveva in parte accolto le domande, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda di demolizione/arretramento. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, la violazione delle norme sulle distanze e sulla disciplina edilizia: (1) il primo motivo contestava la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione/demolizione e ricostruzione, sostenendo che si trattasse di nuova costruzione perché il vecchio rudere non conservava sagoma, volumetria e altezza, con conseguente applicazione delle distanze inderogabili del regolamento locale; denunciavano anche erronea distribuzione dell'onere della prova e illegittimo richiamo al principio di prevenzione e all'art. 877 c.c.; (2) il secondo motivo censurava la legittimità del garage, ritenuto dalla Corte territoriale "interrato" e quindi non soggetto alle distanze, mentre secondo i ricorrenti la CTU aveva mostrato che il manufatto emergeva sopra il piano di campagna originario e doveva quindi essere considerato costruzione soggetta a distanze; (3) il terzo motivo riguardava una statuizione sulle vedute esercitate sulla porzione di fondo dei ricorrenti tramite lo spiazzo/copertura del garage, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo necessario un nuovo esame in fatto alla luce dei principi in tema di demolizione e ricostruzione, sagoma/volumetria dell'edificio preesistente e qualificazione del garage-terrapieno come costruzione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove
art. 873 c.c.
richiamato quale norma sulle distanze legali tra costruzioni
art. 875 c.c.
richiamato in relazione alla costruzione in aderenza e al regime delle distanze
art. 877 c.c.
invocato per sostenere l'erroneità del richiamo al principio di prevenzione e alla costruzione in aderenza
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l'erronea ripartizione dell'onere della prova
art. 63, punto 2, norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Alcamo
indicato come fonte locale che impone distanze inderogabili dal confine e dai fabbricati
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
richiamato per la nozione di ristrutturazione edilizia e per distinguere la demolizione e ricostruzione dalla nuova costruzione
d.lgs. n. 301/2002
richiamato come intervento normativo che ha integrato la disciplina del d.P.R. n. 380/2001 senza innovare, per la parte rilevante, l'obbligo di conservare sagoma e volumetria
art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001
richiamato per il regime delle distanze nei casi di demolizione e ricostruzione, consentendo la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
richiamato quale norma definitoria degli interventi di ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma/prospetti/sedime in determinati casi
art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del garage e dei manufatti interrati o pertinenziali
Massime di principio
- Nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato, la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia presuppone, secondo la disciplina applicabile e la concreta ricostruzione del fatto, la conservazione dei tratti essenziali del preesistente organismo edilizio; se l'intervento comporta aumento di volumetria, sagoma, superficie di ingombro o altezza, può assumere i connotati della nuova costruzione e soggiacere alle distanze legali.
- Quando lo strumento urbanistico locale stabilisce distanze inderogabili, il giudice deve verificare in concreto se la ricostruzione si sia mantenuta entro i limiti della preesistente legittima collocazione oppure abbia ecceduto, almeno nelle parti nuove, imponendo l'applicazione delle distanze previste per le nuove costruzioni.
- In caso di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico o di altezza, la costruzione va considerata nuova almeno per le parti eccedenti l'originario edificio; la tutela demolitoria non può essere automaticamente estesa all'intero manufatto senza un accertamento concreto delle eccedenze.
- Il riconoscimento della costruzione in aderenza non può prescindere dalla verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica locale sulle distanze: il principio di prevenzione opera solo nei limiti consentiti da tali prescrizioni.
- Ai fini delle distanze legali, un manufatto che si presenti come terrapieno o locale interrato può essere qualificato come costruzione se svolge funzione di stabilizzazione del piano di campagna o di copertura di insediamenti edilizi; occorre quindi accertare se esso emerga o meno rispetto al piano di campagna originario e se sia idoneo a incidere sul regime delle distanze.
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