Sentenza del 09/06/2021 n. 15975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'incameramento della cauzione prestata per contrassegni per accise sottratti (furto) presso la sede sociale. La CTR aveva ritenuto che il furto integrasse una causa di forza maggiore esimente della responsabilità del contribuente, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-494/04). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR ha errato nell'interpretazione della sentenza comunitaria e della normativa nazionale che disciplina la cauzione e la riscossione dell'accisa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società (per difetto di prova della notifica) e ha cassato la sentenza impugnata della CTR. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della lite (cioè ha confermato l'obbligo del contribuente a riguardo della pretesa erariale), ritenendo che la CTR avesse dato un'interpretazione parziale della giurisprudenza UE: la scriminante della forza maggiore può operare solo se è provata la distruzione o la definitiva inutilizzabilità dei contrassegni sottratti; il semplice furto non è sufficiente a esonerare dall'incameramento della cauzione o dall'esazione dell'accisa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 13, comma 5
"Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato."
La cauzione è incamerabile per contrassegni mancanti o non restituiti entro un anno; spetta all'operatore dimostrare la circostanza che giustifichi l'esonero (es. distruzione definitiva dei contrassegni).
Direttiva 92/12/CEE, art. 6
Principio che l'accisa è esigibile con l'immissione al consumo, anche in caso di svincolo irregolare da regime sospensivo.
L'imposizione dell'accisa non dipende esclusivamente dalla presenza fisica del contrassegno: il rilascio del contrassegno costituisce una riscossione anticipata, ma l'accisa è dovuta all'immissione al consumo o in caso di svincolo irregolare.
Direttiva 92/12/CEE, art. 22, n. 2
Richiamata dalla Corte di Giustizia per definire i casi in cui può operare un temperamento/proporzionalità rispetto alla responsabilità dell'operatore; la giurisprudenza UE richiede prove della distruzione/irreperibilità definitiva dei contrassegni per riconoscere l'esimente.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-494/04
La Corte ha riconosciuto il principio di proporzionalità e la possibilità di una scriminante per furto solo in presenza di prova che i contrassegni sono stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili; la semplice sottrazione senza prova della definitiva inutilizzabilità non esclude la responsabilità dell'acquirente.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-374/06
Conferma che il contrassegno fiscale rilasciato ad un operatore costituisce una modalità di riscossione anticipata dell'accisa nello Stato membro rilasciante.
Cass. n. 420/2020 (richiamata)
Richiama l'orientamento secondo cui la prova della distruzione dei contrassegni è necessaria per invocare l'esimente derivante da causa di forza maggiore.
Massime di principio
- La responsabilità del soggetto che ha acquistato contrassegni per accise non è automaticamente esclusa dal solo fatto del furto; l'onere della prova spetta al contribuente e richiede dimostrare che i contrassegni siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili.
- La cauzione prestata per i contrassegni può essere incamerata per i contrassegni mancanti o non restituiti entro il termine di legge (art.13 D.Lgs. 504/1995): la mera denuncia di furto non è di per sé sufficiente a impedire l'incameramento.
- La giurisprudenza comunitaria ammette un temperamento per motivi di proporzionalità, ma tale temperamento trova limite nella necessità probatoria: senza prova della definitiva inutilizzabilità la pretesa fiscale è legittima.
- In caso di notifiche processuali (es. ricorso incidentale notificato a mezzo posta), la mancanza della prova del ricevimento (avviso di ricevimento) può rendere inammissibile l'atto per difetto di perfezionamento della notifica.
- Per questioni di diritto chiaramente risolvibili senza ulteriori accertamenti di fatto la Corte può decidere nel merito anche dopo la cassazione della decisione impugnata; se invece permangono questioni fattuali sarà necessario rinvio per ulteriori indagini.
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