Tribunale, Ordinanza T-374/24
Order of the General Court (First Chamber) of 20 May 2025. — AirPlus International GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Action for annulment – EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark R+ CASHLAB – Earlier EU word marks AirPlus International, AirPlus Connect and AirPlus Travel Expense Card and earlier EU figurative mark AirPlus INTERNATIONAL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Examination of the facts of EUIPO’s own motion – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Well-known facts – Refusal of the request for oral proceedings before the Board of Appeal – Article 96(1) of Regulation 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-374/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di AirPlus International contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto R+ CASHLAB e i marchi anteriori AirPlus. La Corte ritiene corretto il rilievo dato alle differenze visive, all’elevato grado di attenzione del pubblico e al fatto che i servizi finanziari sono normalmente selezionati in modo visivo o online. Vengono inoltre respinte le censure relative all’uso di fatti notori, alla motivazione e al mancato svolgimento dell’udienza orale.
Ricorso di annullamento contro il diniego di registrazione implicito in materia di marchi UE: la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione tra i segni AirPlus e R+ CASHLAB e respinge le censure procedurali dell’EUIPO.
La questione giuridica
Se la Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato: 1) nel ritenere insussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001 tra il segno richiesto R+ CASHLAB e i marchi anteriori AirPlus; 2) nel fondare la propria valutazione su fatti notori e nel motivare adeguatamente la decisione, in asserita violazione degli articoli 94(1) e 95(1) del regolamento 2017/1001 e dei diritti di difesa; 3) nel rifiutare la richiesta di udienza orale in violazione dell’articolo 96(1) del regolamento 2017/1001.
Principio di diritto
In un’opposizione fondata sull’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, l’EUIPO deve procedere a una valutazione globale del rischio di confusione tenendo conto dell’impressione complessiva dei segni, del livello di attenzione del pubblico rilevante e delle concrete modalità di commercializzazione dei servizi; nel caso di specie, le marcate differenze visive tra R+ CASHLAB e i marchi anteriori AirPlus, unite all’elevato livello di attenzione del pubblico e al limitato peso della somiglianza fonetica per servizi finanziari e tecnologici scelti principalmente per iscritto o online, escludono il rischio di confusione. L’EUIPO può inoltre basarsi su fatti notori non specificamente allegati dalle parti, purché rilevanti per la corretta applicazione del regolamento, e il diniego di un’udienza orale rientra nel potere discrezionale della commissione di ricorso quando la trattazione scritta è sufficiente. Di conseguenza, il ricorso è respinto come manifestamente infondato in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 96(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 27(2) del regolamento delegato (UE) 2018/625
Rischio di confusione tra R+ CASHLAB e i marchi AirPlus
Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a marchio UE. La controversia riguarda servizi nelle classi 36 e 42 e la portata della tutela accordata ai marchi anteriori AirPlus.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio UE, presentata da Irene Comeig Ramírez, riguardava un segno figurativo composto da R+ e CASHLAB, per servizi finanziari e informatici in classi 36 e 42. AirPlus International GmbH ha proposto opposizione fondandosi su quattro marchi anteriori, tra cui il marchio figurativo AirPlus INTERNATIONAL e tre marchi denominativi: AirPlus International, AirPlus Connect e AirPlus Travel Expense Card. L’opposizione si fondava sull’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione l’ha respinta e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto per assenza di rischio di confusione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:
- violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, per avere la commissione di ricorso escluso il rischio di confusione nonostante la somiglianza fonetica;
- violazione degli articoli 94(1) e 95(1) del regolamento 2017/1001, del diritto di essere sentiti e del diritto a un equo processo, per aver fatto riferimento a fatti non discussi dalle parti e non provati;
- violazione dell’articolo 96(1) del regolamento 2017/1001, per il mancato accoglimento della richiesta di udienza orale.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
- articolo 8(2)(a)(ii), per la nozione di marchio anteriore;
- articolo 94(1), sull’obbligo di motivazione;
- articolo 95(1), sulla limitazione dell’esame ai fatti, prove e argomenti forniti dalle parti nelle procedure relative;
- articolo 96(1), sulla facoltà di tenere udienze orali;
- articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente la decisione con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto;
- articolo 27(2) del regolamento delegato (UE) 2018/625, sui fatti notori;
- articolo 134(1) del regolamento di procedura, sulle spese.
Esame del secondo motivo: fatti notori, motivazione e diritti di difesa
Il Tribunale chiarisce che, nelle procedure di opposizione, l’EUIPO è sì limitato ai fatti, prove e argomenti presentati dalle parti, ma deve comunque pronunciarsi su tutte le questioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento 2017/1001. Inoltre, può tener conto di fatti notori, cioè fatti generalmente conosciuti o agevolmente desumibili da fonti accessibili. In questa causa, il rilievo secondo cui i contratti nel settore finanziario sono di regola conclusi sulla base di offerte scritte o presentate online è considerato un fatto notorio. Di conseguenza, la commissione di ricorso non era tenuta a provarlo nella decisione, né la mancata produzione di prove integra un vizio di motivazione. Il Tribunale aggiunge che non vi è contraddizione tra l’espressione higher than average degree of attention e quella highly attentive consumers: entrambe indicano un elevato livello di attenzione del pubblico rilevante.
Esame del primo motivo: assenza di rischio di confusione
Il Tribunale conferma il ragionamento dell’EUIPO sulla valutazione globale. I servizi considerati sono identici o simili, e il pubblico rilevante comprende sia il grande pubblico sia operatori con competenze specifiche, con un livello di attenzione da superiore alla media a elevato, soprattutto per i servizi finanziari e per i servizi delle classi 42 rivolti a clienti professionali. La commissione di ricorso aveva riconosciuto:
- una differenza visiva importante tra i segni;
- una somiglianza fonetica almeno media per una parte del pubblico, con riferimento all’elemento airplus;
- un impatto limitato della comparazione concettuale. Il Tribunale osserva che, per i servizi finanziari e tecnologici in esame, le modalità di acquisto e di scelta sono normalmente visive, tramite documentazione scritta o internet. In tale contesto, il profilo visivo prevale su quello fonetico. La semplice somiglianza di pronuncia non basta, da sola, a imporre la conclusione di un rischio di confusione quando l’impressione complessiva dei segni è diversa e il pubblico presta particolare attenzione. Il Tribunale conferma anche che l’elemento R+ del marchio richiesto ha distintività minima e che CASHLAB è descrittivo e privo di distintività. Non emerge dunque un elemento dominante idoneo a sovrastare la valutazione complessiva.
Esame del terzo motivo: rifiuto dell’udienza orale
Quanto alla richiesta di udienza, il Tribunale ricorda che l’articolo 96(1) del regolamento 2017/1001 attribuisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale: l’udienza orale va fissata solo se realmente necessaria. La ricorrente non ha indicato circostanze concrete che impedissero una difesa effettiva nella fase scritta né ha dimostrato l’utilità necessaria dell’udienza. Pertanto, il rifiuto non integra violazione della norma né dei diritti di difesa.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge integralmente. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza orale, circostanza non verificatasi.
Principi applicati
La pronuncia ribadisce che, nelle opposizioni marchi UE, la somiglianza fonetica non è sufficiente a fondare il rischio di confusione quando i segni differiscono nettamente sul piano visivo e i servizi sono acquistati in contesti in cui prevale la percezione visiva. Conferma inoltre che l’EUIPO può fondarsi su fatti notori e che l’udienza orale non è automatica, ma soggetta a valutazione discrezionale della commissione di ricorso.
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