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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1054/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 21 May 2025. — Embassy Sporthandel GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark BULL’S THE DART SIDE OF LIFE – Earlier EU figurative mark BULL’S – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1054/23

Giurisprudenza europea62023TJ1054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso proposto contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore BULL’S. La Corte ritiene corretta la valutazione secondo cui, almeno per il pubblico francofono non familiare con la terminologia del darts, l’elemento comune "bull’s" conserva capacità distintiva e rileva in modo dominante o co-dominante. Considerata l’identità o la forte somiglianza dei prodotti e la percezione complessiva dei segni, è confermato il rischio di confusione.

Opposizione a marchio UE figurativo BULL’S THE DART SIDE OF LIFE: la sussistenza del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 tra due segni figurativi nel settore del gioco delle freccette.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ravvisato un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto BULL’S THE DART SIDE OF LIFE e il marchio figurativo anteriore BULL’S, alla luce dell’apprezzamento del carattere distintivo e dominante degli elementi comuni, della comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni e della valutazione globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; nonché, in via collegata, un asserito vizio riguardante l’articolo 47, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, per una parte non trascurabile del pubblico rilevante, l’elemento comune "bull’s" è distintivo e co-dominante nei segni in conflitto; tenuto conto dell’identità o dell’elevata somiglianza dei prodotti di classe 28, della somiglianza visiva inferiore alla media ma della identità fonetica per tale parte di pubblico, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La domanda di annullamento è quindi respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione a marchio UE figurativo BULL’S THE DART SIDE OF LIFE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo nel settore delle freccette. Il Tribunale esamina se tra il segno richiesto e un marchio anteriore Benelux esista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione del marchio UE figurativo è stata depositata il 24 agosto 2020 e pubblicata il 9 settembre 2020 per prodotti della classe 28: barili per freccette, armadi per bersagli, bersagli, tappetini, freccette, giochi elettronici, supporti, portafogli, aste, coperture, contenitori per freccette e per alette. Zwibo BV ha proposto opposizione sulla base del marchio Benelux anteriore n. 1 030 116, registrato il 13 febbraio 2018, protetto nelle classi 25 e 28. L’opposizione è stata accolta dalla Divisione Opposizioni e, su ricorso del richiedente, la commissione di ricorso ha confermato l’esistenza di un rischio di confusione.

Domanda proposta al Tribunale

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto dell’opposizione nella parte fondata sul marchio anteriore Benelux. Deduceva un unico motivo, sostenendo che la commissione di ricorso avesse erroneamente valutato il carattere distintivo e dominante degli elementi dei segni e, di conseguenza, la comparazione complessiva. In via formale invocava anche l’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001:

  • la registrazione va negata se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto;
  • il rischio di confusione comprende il rischio di associazione;
  • la valutazione è globale e tiene conto della percezione del pubblico rilevante e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti;
  • le condizioni di somiglianza dei segni e dei prodotti sono cumulative. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per la nozione di marchio anteriore registrato nel Benelux.

Pubblico rilevante e confronto dei prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il grande pubblico con livello medio di attenzione e il pubblico professionale con livello di attenzione superiore o elevato, nel territorio del Benelux. Quanto ai prodotti, aveva ritenuto alcuni articoli del marchio richiesto simili in alto grado ai prodotti del marchio anteriore, soprattutto a "darts" e "dartboards", mentre gli altri erano identici. Il Tribunale osserva che tali valutazioni non erano contestate dalla ricorrente.

Carattere distintivo e dominante dell’elemento comune "bull’s"

Il punto centrale del giudizio riguarda l’elemento verbale comune "bull’s". La ricorrente sosteneva che, per il pubblico esperto di darts, esso fosse descrittivo del centro del bersaglio e quindi privo di distintività. Il Tribunale respinge l’argomento perché non incide sulla valutazione compiuta dalla commissione di ricorso con riguardo a una parte non trascurabile del pubblico, in particolare quella francofona, che non comprende il termine come riferimento tecnico delle freccette. Per tale parte del pubblico, "bull’s" non è descrittivo e ha un grado normale di distintività; per i soli appassionati o professionisti di darts può essere al più allusivo, ma non descrittivo. Il Tribunale conferma anche che:

  • nell’anziano marchio l’elemento "bull’s" e il figurativo del toro sono co-dominanti;
  • nel marchio richiesto "bull’s" è visivamente molto rilevante per posizione, dimensioni e colore;
  • l’espressione "the dart side of life" non domina il segno;
  • il simbolo "B" ha anch’esso ruolo co-dominante per la sua elaborazione grafica.

Comparazione visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, i segni coincidono nell’elemento verbale "bull’s", scritto con caratteri molto simili, ma divergono per ulteriori espressioni, simboli, struttura e colori. Il Tribunale conferma quindi una somiglianza visiva inferiore alla media. Sul piano fonetico, la commissione di ricorso aveva rilevato che per una parte non trascurabile del pubblico i segni sono pronunciati soltanto attraverso l’elemento "bull’s", mentre gli altri elementi del marchio richiesto possono essere omessi nella pratica. Per tale parte del pubblico i segni risultano foneticamente identici. Sul piano concettuale, il Tribunale osserva che per il pubblico che non attribuisce un significato agli elementi verbali in questione il confronto concettuale non è possibile. Per il pubblico esperto di darts che comprende il riferimento, la somiglianza concettuale può esistere, ma il Tribunale non ravvisa errori nella valutazione della commissione di ricorso.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene corretta la conclusione dell’EUIPO. La forte identità o elevata somiglianza dei prodotti, unita al fatto che l’elemento comune "bull’s" è distintivo per una parte non trascurabile del pubblico e che i segni sono almeno foneticamente identici per tale parte, giustifica la constatazione di un rischio di confusione. La Corte precisa che basta il rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante per fondare l’opposizione. Non essendo stato dimostrato alcun errore di diritto o di valutazione, il motivo unico viene respinto.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Embassy Sporthandel GmbH alle spese del giudizio. Quanto alle spese dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale rileva che la decisione impugnata continua a regolarle e non occorre statuire diversamente nel presente procedimento.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

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